Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 09/08/2021, n. 22524

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 09/08/2021, n. 22524
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22524
Data del deposito : 9 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 10755-2018 proposto da: FONDAZIONE ENASARCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO CONTI ROSSINI, 13, presso lo studio dell'avvocato I C, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro 2020 EUROCAR ITALIA S.R.L., in persona del legale 2912 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA SABAZIO

31, presso lo studio dell'avvocato L R, rappresentata e difesa dall'avvocato M C;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4079/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/10/2017 R.G.N. 2194/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2020 dal Consigliere Dott. R A. RG 10755/2018 RILEVATO CHE:

1. la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 20.10.2017, respingeva il gravame proposto dalla Fondazione Enasarco avverso la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva accolto l'opposizione a decreto monitorio n. 7366/2013, con il quale era stato ingiunto alla Eurocar di pagare euro 90.203,34, oltre accessori di legge, a titolo di contribuzione omessa, sulla base delle risultanze del verbale ispettivo relativo all' accertamento eseguito in relazione al periodo 1.7.2003 - 31.3.2010;

2. il ricorso in opposizione era stato accolto sul rilevo che il verbale ispettivo non costituiva prova se non dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese direttamente in presenza degli ispettori e che l'onere di dimostrare che i rapporti si erano sostanzialmente atteggiati come rapporti di agenzia incombeva sull'ente previdenziale, il quale solo genericamente aveva dedotto la stabilità e la continuità degli incarichi, a fronte di emergenze documentali che attestavano, all'opposto, che l'attività degli asseriti agenti si era concretizzata in poche vendite, con cadenze variabili, a fronte di carenze probatorie in ordine all'obbligatorietà delle attività di promozione, che su due delle società non operavano come agenti, ma come rivenditori autorizzati, vale a dire come soggetti che promuovevano e concludevano vendite in nome e proprio conto;

3. la Corte distrettuale, nel confermare la decisione del Tribunale, osservava che la Fondazione Enasarco non aveva effettuato precise deduzioni in merito al requisito della stabilità, non potendo ritenersi sufficiente a tali fini il mero riferimento alla durata del rapporto, alla modalità annuale del pagamento, all'entità degli importi delle fatture, laddove la dimostrazione avrebbe dovuto avere riguardo all'obbligo i RG 10755/2018 per i soggetti di svolgere l'attività di promozione dei contratti ed alla circostanza che i predetti non agissero di loro iniziativa;

4. la circostanza che Bernardi & C. s.n.c. ed anche la Fratelli Sperandio s.n.c. svolgessero, anche per un periodo prolungato e con risultati economicamente positivi, un'attività di promozione commerciale non comportava automaticamente il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di agenzia, poiché anche il procacciatore di affari svolgeva tale opera, senza averne, tuttavia, l'obbligo giuridico. Se la prestazione era occasionale, nel senso che non corrispondeva ad un obbligo giuridico, rientrava nelle tipologia del procacciamento di affari, considerato che anche l'asserita continuità della prestazione era rimasta genericamente dedotta;

5. il carattere della continuità doveva, poi, distinguersi da quello della stabilità, che si verificava quando la prestazione si ripeteva periodicamente nel tempo, non soltanto di fatto, ma anche in osservanza di un impegno contrattuale;
anche le prove dedotte non erano specifiche in relazione all'intento di provare i detti connotati della prestazione;

6. di tale decisione domanda la cassazione l'Enasarco, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l'Eurocar Italia s.r.l.

CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo, la Fondazione Enasarco denunzia violazione degli artt. 1742, 1743, 1748 e 1750 c.c., anche alla luce dei più recenti interventi giurisprudenziali, per non avere il giudice di seconde cure correttamente individuato il parametro normativo di riferimento del contratto di agenzia nel quale sussumere i rapporti per come concretamente estrinsecatisi;
lamenta, altresì, violazione e falsa RG 10755/2018 applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per non avere la Corte distrettuale correttamente applicato le regole del ragionamento presuntivo, in modo da ricondurre alla fattispecie astratta di cui all'art. 1742 c.c. i rapporti di collaborazione oggetto del verbale ispettivo, alla luce degli indizi, gravi, precisi e concordanti emergenti dalle risultanze istruttorie documentali, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento a taluni elementi fattuali emersi in sede di ispezione;

1.1. adduce l'Enasarco che il contratto di agenzia, come evidenziato in precedenti giurisprudenziali di legittimità, in particolare dalle sentenze nn. 1856 e 1974/16, è caratterizzato dai requisiti della continuità e della stabilità del rapporto dell'agente nel promuovere la conclusione di contratti per conto del proponente, realizzandosi in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma;

1.2. sostiene che il concetto di stabilità richiama la presenza di un obbligo perdurante fra le parti alla promozione di affari e contratti, da intendere nel senso di non occasionalità e non provvisorietà dell'attività promozionale e con riferimento ad incarico dato per una serie indefinita di affari;
evidenzia come Cass. 1974/16 cit. afferma che i due rapporti di agenzia e procacciamento non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perchè il rapporto di procacciamento di affari è episodico, ovvero limitato ad affari determinati, occasionale, ossia di durata limitata nel tempo, ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l'attività promozionale di conclusione di contratti;
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