Cass. pen., sez. VII, ordinanza 10/05/2018, n. 20600
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: F G nato il 28/11/1965 a TERMINI IMERESE avverso la sentenza del 10/03/2017 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti;sentita la relazione svolta dal Consigliere E R;Ritenuto che la Corte di Palermo con sentenza del 10 marzo 2017 ha confermato la sentenza del 14 marzo 2016 del G.U.P. del Tribunale di Termini Imerese che, previa riqualificazione del fatto in quello degli artt. 1140 e 1141 cod. nav., aveva condannato F G alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, in relazione a fatti commessi il 20 marzo 2015, (contestati originariamente con gli artt. 428 c.p. e 610 c.p., per affondamento del natante e minaccia) mentre era alla guida della motopesca "Virginia" e nei confronti dell'imbarcazione "Antonina", di proprietà di A D, ritenendolo immeritevole delle circostanze attenuanti generiche;che l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza, per i seguenti motivi: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione all'art. 133 c.p., risultando la pena spropositata per il fatto causato dalla reazione del F al comportamento provocatorio del comandante dellatiAntonina che aveva gettato le reti nella medesima zona di pesca;i giudici non avevano tenuto conto che la pesca è lo strumento di sussistenza per l'imputato e la sua famiglia;inoltre i precedenti penali risultano distanti nel tempo e riguardano reati di differente tipologia;2) Mancanza di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
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