Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/03/2023, n. 12140

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/03/2023, n. 12140
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12140
Data del deposito : 23 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MJEKRA HYDAI nato il 25/02/1962 avverso l'ordinanza del 02/12/2022 del TRIB. LIBERTA di GENOVAsvolta la relazione dal Consigliere G C;
il Procuratore generale, in persona del sostituto S P, ha depositato conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Genova ha confermato l'ordinanza con la quale il GIP del Tribunale di Savona aveva applicato a V H la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di cui ai capi 5) e 6) della contestazione provvisoria (rispettivamente riguardanti un acquisto da ignoti in concorso con MARRONE G e SPAMPINATO F, di gr. 438 di hashish, in Savona il 10/11/2020;
e più acquisti di marijuana in concorso con MARRONE G, utilizzando una chat criptata con nickname "lostbell", in Savona tra il 5/4/2020 e il 5/6/20201 2. Con specifico riferimento al capo 6) della incolpazione provvisoria, inerente al punto devoluto con il ricorso, deve rilevarsi che la vicenda ha preso le mosse da due distinte indagini internazionali, frutto dell'attività di una squadra investigativa comune istituita in EUROPOL, composta da Francia, Olanda e Belgio. Le investigazioni avevano consentito in tempi diversi il sequestro dei servers di gestione di due piattaforme "ENCROCHAT" e SKY- ECC" (sofisticati sistemi di cifratura che consentono di scambiare comunicazioni esenti dal rischio di intercettazione o registrazione da parte di terzi). La Procura della Repubblica di Savona, tramite EURWUST, aveva richiesto alle autorità francesi, con un Ordine Europeo di Indagini (0.E.I.), specificamente indicato con il suo numero identificativo nell'ordinanza impugnata, l'acquisizione dei reports del data base in possesso di quella autorità, relativi a un nickname ("lostbell"). La successiva analisi aveva permesso di ricostruire i contatti con più soggetti non identificati di origine albanese, effettuati attraverso quella piattaforma di comunicazione. Dalle chats riferite a quel nickname, emergeva infatti che M3EKRA e il co- indagato MARRONE utilizzavano lo stesso telefono criptato, ognuno con diversi interlocutori, usando lingue diverse e facendo riferimenti personali diversi. Tutte le conversazioni, tuttavia, avevano a oggetto l'acquisto di stupefacente e problemi legati al suo trasporto e al reclutamento di soggetti da impiegare in quell'attività. L'attribuzione del nickname alla singola persona fisica, poi, era avvenuta mediante l'analisi delle conversazioni, l'individuazione di riferimenti specifici ai soggetti (foto, parenti, luoghi di vita, positioning) o sovrapponendo il percorso del telefono criptato con quello non criptato dell'utilizzatore.

3. La difesa ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto inosservanza di norme procedurali, stabilite a pena di inutilizzabilità, in relazione all'art. 191, cod. proc. pen., limitatamente al capo d'incolpazione sub 6). Il Tribunale del riesame avrebbe travisato la realtà, disattendendo le aspettative del ricorrente, rispetto a quanto già affermato in un precedente da questa stessa sezione. La difesa, in particolare, aveva evidenziato come la sussistenza, non solo di un quadro indiziario, ma della stessa ipotesi di reato, fosse stata desunta dalla lettura e interpretazione di conversazioni intervenute con interlocutori non identificati, mediante utilizzo di una piattaforma di messagistica SKY-ECC. La Suprema Corte di legittimità, nel precedente richiamato in ricorso, aveva statuito la necessità che il principio generale del contraddittorio fosse garantito non solo nella fase della valutazione del materiale probatorio, ma anche in quella della sua acquisizione. Nel caso di specie, la modalità di acquisizione della messaggistica SKY-ECC aveva avuto una fondamentale importanza, atteso che gli indizi sul capo 6) si basavano unicamente su detti elementi e la mancata conoscenza delle modalità di acquisizione aveva impedito il controllo della corrispondenza del testo con il tenore dei messaggi inviati e ricevuti, della attribuzione delle utenze e della collocazione temporale delle conversazioni. La difesa contesta il ragionamento svolto dal Tribunale, il quale avrebbe rilevato un elemento di decisiva diversità rispetto al caso di cui al precedente richiamato, nel quale la difesa aveva formulato apposita richiesta difensiva di accesso agli atti relativi alle modalità di acquisizione degli elementi probatori. Il deducente rileva che, a fronte di una richiesta di riesame, l'autorità
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