Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2023, n. 15259
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S M E, nata a Milano il 14/6/1993 avverso l'ordinanza del 13/10/2022 del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G L;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L G, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
uditi per la ricorrente l'avv. F C G e l'avv. G C, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13 ottobre 2022 il Tribunale di Asti ha respinto la richiesta di riesame presentata da M E S nei confronti dell'ordinanza di sequestro preventivo del 4 ottobre 2022 del medesimo Tribunale, con la quale, nel provvedere sulla richiesta di dissequestro, allo scopo di rietichettare le bottiglie di vino in sequestro (sottoposte a sequestro probatorio), era stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di 1272 bottiglie di vino con etichetta commerciale "1944" e di 3612 bottiglie di vino con etichetta commerciale "1909", tutte di proprietà della società MM Scavia Winery SA, di cui la stessa M E S era amministratrice. Il provvedimento di sequestro oggetto della richiesta di riesame era stato emesso nell'ambito del procedimento penale n. 3164/2018 R.G.N.R., instaurato nei confronti di M C, B G, P M, C P e F P, relativo alle contestazioni provvisorie di: a) associazione per delinquere finalizzata al compimento di delitti di falso e frode in commercio nel settore vitivinicolo;
b) i reati di cui agli artt. 515, 517 bis e 517 quater cod. pen.;
c) i reati di cui agli artt.56, 515, 517 bis e 517 quater cod. pen. Per i medesimi reati è stato successivamente instaurato il procedimento - tutt'ora pendente - n. 725/2021 R.G.N.R. nei confronti di una pluralità di imputati, tra cui M E S.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, mediante i difensori di fiducia, gli Avvocati F C G e G C, M E S, affidandolo a due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione di legge penale, con riferimento all'art. 517 quater cod. pen., in quanto il Tribunale di Asti avrebbe confermato l'ordinanza di sequestro preventivo delle bottiglie di vino nonostante alcuna contestazione sussistesse, né nel procedimento penale n. 3164/2018 R.G.N.R. - in cui la ricorrente risultava terza interessata -, né nel procedimento penale n. 725/2021 R.G.N.R. - in cui la ricorrente era indagata -, della fattispecie di reato di cui all'art. 517 quater cod. pen., sia in relazione alle bottiglie aventi etichetta commerciale "1944", sia con riferimento a quelle aventi etichetta commerciale "1909". Conseguentemente, il Tribunale sarebbe incorso nella violazione, in primo luogo, dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il sequestro preventivo sarebbe stato disposto (e avrebbe trovato conferma a seguito del rigetto della richiesta di riesame) in assenza del requisito, indefettibile, del reato presupposto, oltre che, in secondo luogo, dell'art. 125 cod. proc. pen., alla luce della assenza di motivazione in ordine alla contestazione alla imputata ricorrente di un reato presupposto - individuato concretamente nei suoi confronti e avente ad oggetto le bottiglie di vino sequestrate - che si potesse porre a fondamento della decisione di applicazione della misura del sequestro preventivo.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 240, comma 2, cod. pen. e la conseguente assenza di motivazione (in violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.) in ordine al requisito del periculum in mora, avendo il Tribunale ricondotto i beni sequestrati nel novero di quelli pericolosi per natura, nonostante le risultanze processuali avessero consentito di dimostrare la natura genuina e non nociva del vino contenuto nelle bottiglie sequestrate. In particolare, dalla perizia del Prof. G emergerebbe la sussistenza di mere irregolarità di carattere
udita la relazione svolta dal Consigliere G L;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L G, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
uditi per la ricorrente l'avv. F C G e l'avv. G C, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13 ottobre 2022 il Tribunale di Asti ha respinto la richiesta di riesame presentata da M E S nei confronti dell'ordinanza di sequestro preventivo del 4 ottobre 2022 del medesimo Tribunale, con la quale, nel provvedere sulla richiesta di dissequestro, allo scopo di rietichettare le bottiglie di vino in sequestro (sottoposte a sequestro probatorio), era stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di 1272 bottiglie di vino con etichetta commerciale "1944" e di 3612 bottiglie di vino con etichetta commerciale "1909", tutte di proprietà della società MM Scavia Winery SA, di cui la stessa M E S era amministratrice. Il provvedimento di sequestro oggetto della richiesta di riesame era stato emesso nell'ambito del procedimento penale n. 3164/2018 R.G.N.R., instaurato nei confronti di M C, B G, P M, C P e F P, relativo alle contestazioni provvisorie di: a) associazione per delinquere finalizzata al compimento di delitti di falso e frode in commercio nel settore vitivinicolo;
b) i reati di cui agli artt. 515, 517 bis e 517 quater cod. pen.;
c) i reati di cui agli artt.56, 515, 517 bis e 517 quater cod. pen. Per i medesimi reati è stato successivamente instaurato il procedimento - tutt'ora pendente - n. 725/2021 R.G.N.R. nei confronti di una pluralità di imputati, tra cui M E S.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, mediante i difensori di fiducia, gli Avvocati F C G e G C, M E S, affidandolo a due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione di legge penale, con riferimento all'art. 517 quater cod. pen., in quanto il Tribunale di Asti avrebbe confermato l'ordinanza di sequestro preventivo delle bottiglie di vino nonostante alcuna contestazione sussistesse, né nel procedimento penale n. 3164/2018 R.G.N.R. - in cui la ricorrente risultava terza interessata -, né nel procedimento penale n. 725/2021 R.G.N.R. - in cui la ricorrente era indagata -, della fattispecie di reato di cui all'art. 517 quater cod. pen., sia in relazione alle bottiglie aventi etichetta commerciale "1944", sia con riferimento a quelle aventi etichetta commerciale "1909". Conseguentemente, il Tribunale sarebbe incorso nella violazione, in primo luogo, dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il sequestro preventivo sarebbe stato disposto (e avrebbe trovato conferma a seguito del rigetto della richiesta di riesame) in assenza del requisito, indefettibile, del reato presupposto, oltre che, in secondo luogo, dell'art. 125 cod. proc. pen., alla luce della assenza di motivazione in ordine alla contestazione alla imputata ricorrente di un reato presupposto - individuato concretamente nei suoi confronti e avente ad oggetto le bottiglie di vino sequestrate - che si potesse porre a fondamento della decisione di applicazione della misura del sequestro preventivo.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 240, comma 2, cod. pen. e la conseguente assenza di motivazione (in violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.) in ordine al requisito del periculum in mora, avendo il Tribunale ricondotto i beni sequestrati nel novero di quelli pericolosi per natura, nonostante le risultanze processuali avessero consentito di dimostrare la natura genuina e non nociva del vino contenuto nelle bottiglie sequestrate. In particolare, dalla perizia del Prof. G emergerebbe la sussistenza di mere irregolarità di carattere
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