Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2023, n. 14644

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2023, n. 14644
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14644
Data del deposito : 6 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GI RC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/10/2022 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha confermato la misura degli arresti donniciliari applicata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 30 agosto 202 nei confronti di RC GI per i reati di cui agli artt. 416, 319, 476 e altro cod. pen. L'indagato risulta coinvolto in numerosi reati commessi in esecuzione di un "sistema" affaristico che vedeva strettamente collegati allo studio professionale di ingegneristica di LU e RP DI, già sindaco il primo e sindaco il secondo negli anni cui si riferiscono i fatti, e presso il quale il GI aveva lavorato per anni, di numerosi imprenditori locali interessati al conseguimento di provvedimenti amministrativi di favore.

2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge (art. 292 cod. pen.) dell'ordinanza del Tribunale che, con motivazione apparente, ha respinto la richiesta di annullamento dell'ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari, carenza che non poteva essere colmata - né effettivamente lo è stata - dall'ordinanza impugnata che si è limitata con motivazione apparente a ritenere assolto l'obbligo di motivazione che il giudice per le indagini preliminari non aveva osservato, peraltro, limitandosi ad una valutazione "cumulativa" delle posizioni degli imputati.

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