Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/11/2022, n. 34009
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Testo completo
1. A.A., + Altri Omessi, in qualità di eredi di B.B., hanno impugnato l'avviso di accertamento i.c.i. n. 112 del 2010 per l'anno 2005 relativo alla particella n. 74, foglio 3, del catasto del Comune di Cardito.
2.La Commissione provinciale tributaria, accogliendo parzialmente il ricorso, ha ridotto del 50% il valore accertato.
3. L'appello dei contribuenti è stato rigettato.
4.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi.
5.Fissata all'udienza pubblica del 3 novembre 2022, la causa è stata trattata in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in L. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che si è limitato a depositare conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'accoglimento del primo motivo, con assorbimento degli altri, e del difensore dei ricorrenti, che non ha fatto richiesta di discussione orale.
Motivi della decisione
1.I ricorrenti hanno dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 24 e 32, L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3 atteso che la memoria difensiva del Comune dell'11 giugno 2013, depositata tardivamente, contiene una inammissibile rettifica e nuova motivazione dell'atto impugnato in ordine al valore venale di comune commercio ed alle rendite catastali;
2) la violazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, dell'art. 53 Cost., D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 5, della L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 20, della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3 in quanto il Comune, nella qualificazione dell'area come edificabile e nella determinazione del valore, non ha tenuto conto del diniego di concessione edilizia, che esclude una effettiva e prossima possibilità edificatoria;
3) la violazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 2948 c.c., L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 24, 32 tenuto conto che l'integrazione della motivazione dell'atto impugnato, avvenuta con la memoria difensiva dell'11 giugno 2013, da parte del Comune, non può comportare il superamento della decadenza ormai intervenuta;
4) la violazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7 non essendo stati oggetto di valutazione l'assoluta carenza di indicazione, da parte del Comune, di criteri di valutazione usati e il mancato rispetto del contraddittorio endo-procedimentale.
2. In ordine al primo motivo, avente ad oggetto l'inammissibilità della motivazione postuma, che, secondo la prospettazione difensiva dal ricorrente, sarebbe stata effettuata dall'Amministrazione finanziaria, con la memoria del giugno 2013, occorre premettere che, l'atto impositivo deve contenere "ab origine" la chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda, con un grado di determinatezza ed intellegibilità che permetta al contribuente l'esercizio non difficoltoso del proprio diritto di difesa, di talchè eventuali