Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/11/2021, n. 34092

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In tema di cd. sistemi difensivi, sono consentiti, anche dopo la modifica dell'art. 4 st.lav. ad opera dell'art. 23 del d.lgs. n. 151 del 2015, i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto. (Nella specie, la S.C., in accoglimento del motivo di ricorso incentrato sulla violazione dell'art. 4 st.lav., ha cassato la pronunzia del giudice del gravame, sul rilievo che quest'ultimo, nel ritenere utilizzabili determinate informazioni poste a base della contestazione disciplinare ed acquisite tramite "file di log" in conseguenza di un "alert" proveniente dal sistema informatico, aveva omesso di indagare sull'esistenza di un fondato sospetto generato dall'"alert" in questione, di verificare se i dati informatici fossero stati raccolti prima o dopo l'insorgere del fondato sospetto, nonché di esprimere la necessaria valutazione circa il corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/11/2021, n. 34092
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34092
Data del deposito : 12 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 14076/2019 Numero sezionale 2184/2021 Numero di raccolta generale 34092/2021 Data pubblicazione 12/11/2021 AULA 'A' R E P U B B L I C A I T A L I A N A Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E R.G.N. 14076/2019 SEZIONE LAVORO Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. G R - Presidente - Ud. 17/06/2021 Dott. F B - Consigliere - PU Dott. A P P - Consigliere - Dott. A PTTA - Rel. Consigliere - Dott. G C - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14076-2019 proposto da: F A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO N 71, presso lo studio dell'avvocato N P, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati C P, ANGELO GIUSEPPE CHIELLO;
- ricorrente principale - 2021 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A., in persona del 2184 legale rappresentante pro tempore, elettivamente 1 Numero registro generale 14076/2019 Numero sezionale 2184/2021 domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI, 70, Numero di raccolta generale 34092/2021 Data pubblicazione 12/11/2021 presso lo studio dell'avvocato F G, rappresentata e difesa dall'avvocato P T;

- controricorrente -

ricorrente incidentale -

contro

F A;
- ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 493/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/03/2019 R.G.N. 846/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2021 dal Consigliere Dott. A PTTA;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE visto l' art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. 2 Numero registro generale 14076/2019 Fatti di causa Numero sezionale 2184/2021 Numero di raccolta generale 34092/2021 1. Con sentenza n. 492/2019 la Corte di appello di Milano, pronunziando in sede di Data pubblicazione 12/11/2021 reclamo ai sensi dell'art. 1, comma 58, l. n. 92 del 2012, in riforma della sentenza del locale tribunale, ha dichiarato giustificato il licenziamento intimato da Tamburi Investiment Partnes s.p.a. (da ora TIP) al dirigente Andrea F, vicedirettore generale della società, e condannato la società reclamante al pagamento in favore del suddetto dell'indennità sostitutiva del preavviso quantificata nella misura di € 193.333,60, oltre accessori dal dovuto al saldo;
ha condannato il F alla restituzione della maggior somma eventualmente percepita in esecuzione della sentenza di primo grado.

2. La Corte territoriale, per quel che ancora rileva, esclusa la natura ritorsiva del recesso datoriale, premesso che al dirigente era stata contestata una rilevante trasgressione del codice etico e una seria violazione dei principi di riservatezza, ha ritenuto priva di riscontro probatorio la contestazione relativa all'inoltro all'esterno a mezzo della posta elettronica aziendale di allegati individuati dalla società come documenti sensibili, di proprietà aziendale, dal contenuto altamente riservato e strettamente confidenziale, tali che la loro conoscenza da parte di terzi avrebbe potuto influire in maniera sensibile sul valore del titolo azionario di TIP;
ha, invece, ritenuto provati gli addebiti riferiti alla trasmissione all'esterno (a indirizzi personali del F e del di lui padre) di mail scambiate in azienda, relative a conversazioni riservate con il presidente e con i colleghi, conversazioni < alcun dubbio un contenuto riservato e rispetto ai quali vi era un evidente obbligo di riservatezza>>, ulteriormente osservando che < ridimensionata rispetto a quanto formulato in contestazione in assenza della prova dell'inoltro anche di documenti riservati, appare comunque idonea a ledere il rapporto fiduciario e a integrare il concetto di giustificatezza >>;
il giudice del reclamo ha escluso la violazione da parte della società dell'art. 4 l. n. 300 del 1970 in quanto la contestazione era stata predisposta sulla base delle risultanze dei file di log in cui l'indicazione dell'oggetto consentiva di individuare le mail inoltrate all'esterno dall'account aziendale del F;
i file di log non erano infatti collocabili tra gli strumenti utilizzati da dipendente per rendere la prestazione lavorativa ed il controllo richiesto da TIP al service 3 Numero registro generale 14076/2019 provider era conseguenza di un alert verificatosi nel sistema informatico;
la tesi del Numero sezionale 2184/2021 Numero di raccolta generale 34092/2021 lavoratore secondo la quale tale alert era stato intenzionalmente e strumentalmente Data pubblicazione 12/11/2021 provocato dalla società era rimasta priva di riscontro probatorio;
la giustificatezza del licenziamento comportava che al dirigente in conseguenza dello stesso spettasse solo l'indennità di preavviso rideterminata come da dispositivo.

3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Andrea F sulla base di undici motivi;
la società intimata ha resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo;
Andrea F ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale;

4. Il PG ha depositato, ai sensi dell'art. 23, comma 8 - bis d.l. n. 137 del 2020 convertito in legge n. 176 del 2020, requisitoria scritta con la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale assorbito il ricorso principale.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. . Ragioni della decisione Ricorso principale 1. Con il primo motivo di ricorso principale il ricorrente F deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 l. n. 300 del 1970 e dell'art. 34 c.c.n.l. per i Dirigenti Aziende commerciali, Distribuzioni e Servizi, censurando la sentenza impugnata per avere affermato la giustificatezza del licenziamento sulla base di fatti che assume essere diversi da quelli oggetto della lettera di addebito. Premesso che al dirigente era stato contestato l'invio, attraverso diverse mail, di allegati aventi carattere strettamente confidenziale e contenenti informazioni privilegiate e che, quindi, ciò che rilevava non erano le mail accompagnatorie ma solo gli allegati documenti sensibili, sostiene che, non avendo egli inviato alcun allegato agli account di posta elettronica menzionati nella contestazione, i fatti oggetto di addebito risultavano materialmente insussistenti e pertanto del tutto inidonei a giustificare il licenziamento ex art. 34 c.c.n.l.;
la lettera di contestazione non avrebbe mai potuto fare riferimento alle 4 Numero registro generale 14076/2019 mail accompagnatorie posto che la medesima sentenza gravata aveva dato atto che la Numero sezionale 2184/2021 Numero di raccolta generale 34092/2021 società al momento della contestazione non aveva una visione integrale delle dette mail. Data pubblicazione 12/11/2021 2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., dell'art. 5 l. n. 604 del 1966 (ove ritenuto applicabile) e dell'art. 34 c.c.n.l. applicabile, censurando la sentenza impugnata laddove, pur avendo affermato non essere stati provati dall'azienda i fatti contestati, aveva ritenuto ingiustificato il licenziamento <>.

3. Con il terzo motivo di ricorso deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, censurando la sentenza impugnata per mancato esame della circostanza dedotta dal ricorrente per cui le mail citate nella lettera di contestazione riguardavano società delle quali il F era Amministratore e, come tale, aveva ampia autonomia e libertà di accesso nella gestione della relativa documentazione, ovvero riguardavano operazioni in cui il ricorrente era membro del Comitato strategico. Tanto rendeva prive di rilevanza disciplinare le condotte contestate.

4. Con il quarto motivo di ricorso deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, censurando l'omesso esame della circostanza dedotta dal ricorrente per cui le mail riportate nella lettera di contestazione non erano state inviate, come sostenuto da controparte, nel corso del normale orario di lavoro e dal computer assegnato dalla società.

5. Con il quinto motivo di ricorso deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., denunziando omessa pronunzia sulla domanda concernente la genericità della contestazione.

6. Con il sesto motivo di ricorso deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. denunziando omessa pronunzia sulla domanda concernente la inutilizzabilità delle mail alla base della contestazione disciplinare, che assume inopinatamente prodotte ex adverso, e del documento n. 19 allegato alla memoria in fase sommaria di TIP, in ragione della precisa statuizione inter partes del Garante della Privacy. 5 Numero registro generale 14076/2019 7. Con il settimo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 4 Numero sezionale 2184/2021 Numero di raccolta generale 34092/2021 e 8, l. n. 300 del 1970, censurando la sentenza impugnata per avere escluso la violazione Data pubblicazione 12/11/2021 da parte di TIP dell'art. 4 cit. nell'acquisizione dei dati relativi alle mail da cui erano tratte le informazioni alla base della lettera di addebito;
ribadisce, inoltre, sulla base delle richiamate risultanze, che TIP aveva provocato intenzionalmente l'incidente dal quale era scaturito l'alert alla base delle verifiche sfociate nel procedimento disciplinare.

8. Con l'ottavo motivo di ricorso deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, rappresentato dalla richiesta del F di essere sentito dalla società per rendere le proprie giustificazioni alla contestazione disciplinare;
tanto – assume – si evinceva dalla istanza formulata in sede di giustificazioni scritte, di prendere visione, “al fine di integrare le proprie giustificazioni”, dei documenti oggetto di contestazione;
sostiene che il mancato accoglimento della richiesta aveva leso i più elementari diritti di difesa del lavoratore.

9. Con il nono motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1345 cod. civ. in relazione all'art. 2697 cod. civ. e all'art. 18 l. n. 300 del 1970, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto non provato il carattere ritorsivo del licenziamento;
il

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