Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2021, n. 40520
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: P F, nato a Milano il 19/4/1982 avverso la sentenza del 25/2/2021 emessa dalla Corte di appello di Milano;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere P D G;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale T E, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione in relazione al reato di cui all'art. 651 cod. pen., il rigetto nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Con ricorso ritualmente proposto, F P impugnava la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Milano che confermava quella di primo grado, con la quale era stato condannato per i reati di oltraggio ex art. 342 cod. pen. e rifiuto di fornire le proprie generalità. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, l'imputato si duole dell'inosservanza di norme processuali, sostenendo che non sarebbe stato rispettato il termine a comparire a seguito della notifica della fissazione dell'udienza dibattimentale ai sensi dell'art.420-quinquies, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente nullità di tutte le successive fasi processuali, essendo stato leso il diritto alla partecipazione dell'imputato al procedimento. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge conseguente all'omessa dichiarazione di estinzione del reato contravvenzionale previsto dall'art. 651 cod. pen., essendo la prescrizione intervenuta in data antecedente alla pronuncia della sentenza di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, limitatamente al secondo motivo. 2. L'esame del primo motivo di ricorso presuppone la sintetica ricostruzione dei passaggi processuali che hanno caratterizzato l'avvio del dibattimento in primo grado. Il ricorrente ha ricostruito i vari passaggi procedimentali evidenziando che alla prima udienza dibattimentale, fiata per il 18 marzo 2019, il Tribunale disponeva la rinnovazione della notifica del decreto di citazione, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., mancando la prova dell'effettiva conoscenza del processo. Alla successiva udienza del 20 maggio 2019, il giudice prendeva atto delle vane ricerche e disponeva la sospensione del processo per l'assenza dell'imputato. Nel corso di un occasionale controllo da parte delle forze dell'ordine, in data 10 settembre 2019 veniva notificato all'imputato sia l'iniziale decreto di citazione (per l'udienza del 18 marzo 2019), sia l'ordinanza di sospensione del 20 maggio 2019. Una volta intervenuta la notifica del decreto a mani proprie e venuta meno l'irreperibilità dell'imputato, il Tribunale fissava l'udienza dell'8 gennaio 2020 per lo svolgimento del giudizio, dandone avviso all'imputato con atto notificato in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 420-quinquies, comma 3, cod. proc. pen. 2.1. Sostiene il ricorrente che l'instaurazione del dibattimento risulterebbe affetta da nullità derivante dal mancato rispetto dei termini di comparizione, posto che tra la notifica dell'avviso con il quale veniva comunicata la ripresa del dibattimento (9 dicembre 2019) e l'udienza fissata per 1'8 gennaio 2020, non intercorreva il termine minimo di sessanta giorni. In particolare, si afferma che il termine di comparizione, anche nel caso di sospensione del procedimento per l'assenza dell'imputato, deve essere necessariamente quello previsto dall'art. 552, comma 3, cod. proc. pen., pur se tale norma non è espressamente richiamata dall'art. 420-quinquies cod. proc. pen. Si afferma, infatti, che nel caso in cui l'imputato sia assente e non sia stato reperito, la sospensione del procedimento comporta che la sua riattivazione debba avvenire rispettando le regole generali per la vocatio in iudicium, ivi compreso il rispetto del termine minimo di comparizione. Il ricorrente, inoltre, contesta la tesi recepita dalla Corte di appello, secondo cui il termine a comparire risulterebbe rispettato, in quando andrebbe sommato il periodo intercorrente tra la notifica dell'ordinanza di sospensione e del decreto di citazione (avvenuta il 10 settembre 2019) all'ulteriore periodo intercorrente tra la notifica dell'avviso di rifissazione dell'udienza e la celebrazione di quest'ultima.
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