Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2023, n. 16704
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la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NE NL n. a Gagliano del Capo il 22/2/1980 avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce il 20/10/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022 -visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
-udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
-letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. Raffaele Gargiulo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
-lette le conclusioni scritte del difensore, Avv. Cosimo Casaluci, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Lecce confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 12/10/2015, aveva riconosciuto il RA colpevole del delitto di estorsione, condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e della diminuente ex art. 62 n. 4 cod.pen., alla pena di anni due, mesi due, gg venti di reclusione ed euro 448,00 di multa.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Cosimo Casaluci, il quale ha dedotto:
2.1 L' erronea applicazione dell'art. 388, commi 3 e 4, cod.pen. La difesa, facendo leva sul richiamo nel capo di imputazione riportato in sentenza della violazione di cui all'art. 620 cod.pen., deduce che all'imputato non è mai stata addebitata la rivelazione del contenuto di corrispondenza né lo stesso riveste la qualifica richiesta dalla norma sicché la sentenza dovrebbe essere cassata senza rinvio. Aggiunge che, ad ogni buon conto, nella specie l'istruttoria dibattimentale non ha fatto emergere l'uso di violenza o minacce da parte del RA nei confronti del GR e il fatto che la somma richiesta fosse