Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/05/2017, n. 13722
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In tema di riparto di giurisdizione, le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al d.lgs. n. 545 del 1992 (nella specie, di componente delle commissioni tributarie centrali) sono devolute al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 3, comma 121, della l. n. 350 del 2003, venendo in rilievo il bene della vita cui gli attori aspirano e, cioè, il diritto patrimoniale e non l'interesse legittimo al corretto esercizio della potestà amministrativa di scelta dei criteri di determinazione del compenso.
Qualora il giudice di primo grado dichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda, ritenendo che questa solleciti una pronuncia del giudice amministrativo, il giudice di secondo grado, che affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza, deve fare applicazione dell'art. 353 c.p.c., indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primo giudice, con la conseguenza che, ove a ciò non provveda, statuendo nel merito, la cassazione della relativa decisione deve essere disposta direttamente con rinvio al primo giudice, vertendosi in tema di violazione del principio di ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione, senza che in ciò possa ravvisarsi una lesione della ragionevole durata del processo.
Sul provvedimento
Testo completo
137221 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Commissione tributaria centrale -compensi dei giudici - TO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - giurisdizione ordinaria. Appello civile - giurisdizione - rimessione al primo giudice - necessità. NN AMOROSO - Presidente Sezione - Ud. 09/05/2017 - PU BIAGIO VIRGILIO - Consigliere - R.G.N. 7595/2016 -Rel. Consigliere - ETTORE CIRILLO Ron 13722 Rep. - Consigliere - LUCIA TRIA Точью CARLO DE CHIARA - Consigliere - NOTIZIE AF FRASCA - Consigliere - C.I. IA ACIERNO Consigliere LU ALESSA SCARANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7595-2016 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- ricorrente -
contro
LL IA, GO UR, AV TO, CANDIDO 338 NT, TT RN, SI NT, LI 下 SA IA, US PE IO, CC SI, CH UR, NA IO, AM NA, PU TO, TI NI IU, OR IC, D'NT US, ES AE NI GI, GR NN, GA UR, AN LU, DE LA LU, NE AT, SA LU, SP CO, EV LO, LA MI, SA SA CA, IO UL, elettivamente domiciliati in ROMA, V.SCIRE' 15, presso lo studio dell'avvocato LU CASALE, rappresentati e difesi dall'avvocato MARCO LU NTLI;
controricorrenti - nonchè
contro
AR IN IA SA, TO AF, IN IN OC;
- intimati -
avverso la sentenza n. 4888/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/12/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. CO MAURO IACOVIELLO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la declaratoria della giurisdizione amministrativa;
uditi gli avvocati Paolo Marchini per l'Avvocatura Generale dello Stato e Marco Luigi Antonioli.
FATTI DI CAUSA
1. Un gruppo di giudici tributari, applicati all'articolazione lombarda della Commissione tributaria centrale, convenne in giudizio l'amministrazione finanziaria chiedendo, previa eventuale disapplicazione del d.m. 4 marzo 2009 laddove contrastante con la Ric. 2016 n. 07595 sez. SU - ud. 09-05-2017 2 legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), la corresponsione anche dell'ulteriore compenso fisso oltre a quello già percepito perché incardinati nelle rispettive Commissione di merito.
2. Il tribunale di Milano, con sentenza n. 10435 del 2014, declinò la giurisdizione ritenendo che la vertenza fosse devoluta al giudice amministrativo. La decisione, impugnata da gran parte degli originari attori, fu riformata dalla Corte d'appello di Milano che, con sentenza n. 4888 del 2015, accolse le pretese degli appellanti. La Corte territoriale, ritenendo che il trattamento economico dei giudici tributari applicati alle articolazioni regionali della Commissione tributaria centrale fosse regolato direttamente ed esaustivamente dal combinato disposto della legge finanziaria 2008 e dalla norme ordinamentali (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, art. 13), affermò che gli appellanti fossero titolari di un diritto soggettivo perfetto alla percezione dell'intero trattamento economico previsto per i componenti delle Commissione;
il che, in rito, giustificava l'ordinaria giurisdizione civile e, nel merito, il diritto all'ulteriore compenso fisso, dovendosi disapplicare il diverso precetto scaturente dal d.m. 4 marzo 2009. 3. Per la cassazione di tale decisione l'amministrazione finanziaria ricorre con cinque motivi, ai quali gran parte degli intimati resistono con controricorso. Le parti costituite si difendono anche con memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è ammissibile. La difesa dei controricorrenti ingiustificatamente eccepisce la violazione dell'art. 366 cod. proc. civ., laddove il ricorso sarebbe, a loro dire, carente di esposizione dei fatti di causa e d'indicazione di atti o documenti su cui il ricorso si fonda. Invero, a prescindere dall'uso di rigide formule narrative, il ricorso espone: a i contenuti essenziali del giudizio dinanzi al tribunale (pag. 1-10), con specifici riferimenti ai riscontri documentali prodotti (es. determinazioni del Ric. 2016 n. 07595 sez. SU - ud. 09-05-2017 3 Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, all. 3-7-8;
dd.mm. d4 marzo 2009 e 28 giugno 2002, all. 3-4);
b) gli esiti del giudizio di primo grado (pag. 10-11);
c) i contenuti essenziali del giudizio dinanzi alla Corte territoriale (pag. 10-13), con ulteriori riferimenti documentali (all. 9-10-11);
d) gli esiti del giudizio di appello (pag. 13-15);
il tutto è corredato da parziali trascrizioni opportunamente virgolettate e da analitico elenco dei documenti prodotti unitamente al ricorso (pag. 26). E' appena il caso di ricordare che una seria e intelligente osservanza dei principi di specificità, completezza e autosufficienza vuole che il ricorso, in sede di legittimità, rappresenti le questioni tuttora rilevanti con la tecnica del cd. flash-back processuale (es. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5947 del 25/03/2015, §1.2), ossia mediante riproposizione in chiave retrospettiva di come e perché le questioni oggetto di censura siano state affrontate nel giudizio di merito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15180 del 23/06/2010, Rv. 613814 01), senza incorrere nel deprecabile e inammissibile - assemblaggio degli atti di causa (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012, Rv. 621813 - 01) e ferma restando l'indicazione dei dati per il reperimento di atti e documenti salienti (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317 - 01).
2. Il ricorso è parzialmente fondato.
2.1 In primo luogo il Ministero ricorrente, invocando la natura indennitaria del trattamento economico previsto per i giudici tributari e il consequenziale carattere discrezionale della sua determinazione amministrativa, osserva che ciò vale anche per gli applicati alle articolazioni regionali della Commissione tributaria regionale, non essendo ravvisabile, nel rinvio della legge finanziaria 2008 (art. 1, comma 351) all'art. 13 dell'ordinamento della giustizia tributaria, alcun automatismo retributivo. Il che, atteso il contenuto precettivo del d.m. 4 marzo 2009, porterebbe la vertenza dinanzi al giudice amministrativo per la tutela di interessi legittimi come già ritenuto Ric. 2016 n. 07595 sez. SU - ud. 09-05-2017 4 dal Tribunale ed