Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/07/2021, n. 20649
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In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 (cd. "rottamazione-ter"), il provvedimento di diniego è opponibile innanzi alla Commissione tributaria presso la quale pende la causa nel termine di sessanta giorni di cui al comma 12, secondo periodo, del cit. articolo, da ritenersi perentorio, pur in difetto di espressa previsione, in quanto diretto - in ossequio alla fondamentale esigenza, di interesse pubblico, della certezza del diritto - a rendere non più contestabile l'atto in caso di sua omessa tempestiva impugnazione, con la conseguenza che neppure l'Amministrazione finanziaria può disporne e potendo la correlativa decadenza rilevarsi d'ufficio in sede di legittimità ex art. 2969 c.c., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Sul provvedimento
Testo completo
сыउ 20649.21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Oggetto: 1) definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 diniego termine di impugnazione sessanta giorni - perentorietà o Composta da no;
2) ulteriore>> credito d'imposta per le assunzioni effettuate nelle aree "svantaggiate" ex art. 63 della legge n. 289 del 2002 - regola de minimis - applicabilità o no E C Presidente - R C Consigliere - R.G.N. 5715/2012 Consigliere - Cron. 20649 Pasqualina Anna Piera Condello -UP 09/06/2021 F F Consigliere - G N Consigliere Rel. - 216 2011 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la seguente SENTENZA sui ricorsi iscritti al n. 5715/2012 R.G. proposti da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
Vis s.p.a. (già I.V.R.I. s.p.a.), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Nilo, con domicilio eletto in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18, presso lo studio Grez;
· controricorrente - tributaria regionale avverso la sentenza della Commissione dell'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, n. 110/9/11 depositata il 18 aprile 2011;
nonché sul ricorso proposto da Vis s.p.a. (già I.V.R.I. s.p.a.), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Nilo, con domicilio eletto in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18, presso lo studio Grez;
– ricorrente --
contro
Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara, in persona del rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
controricorrente - avverso il provvedimento dell'Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara, protocollo n. 4998/2020 di diniego della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2021 dal Consigliere G N. 1
FATTI DI CAUSA
1. Il Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate notificò a I.V.R.I. s.p.a. (poi Vis s.p.a.) la revoca parziale n. 2007/11093/10 - per la parte (pari a € 223.727,00) eccedente l'importo di € 100.000,00 su un periodo di tre anni di cui alla regola de minimis - dell'«ulteriore>> contributo attribuito alla stessa I.V.R.I. s.p.a., nella forma del credito d'imposta, quale incentivo per l'incremento dell'occupazione nelle zone "svantaggiate", ai sensi dell'art. 63 della legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 63).
2. La revoca parziale fu impugnata davanti alla Commissione tributaria provinciale di Pescara (hinc anche: «CTP»), che rigettò l'impugnazione della società contribuente.
3. Avverso tale pronuncia, I.V.R.I. s.p.a. propose appello alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara (hinc anche: «CTR»), che lo accolse, annullando la revoca parziale. In particolare, la CTR: a) dopo avere esposto le disposizioni degli artt. 81 (già 85), 82 (già 86), 83 (già 87), 87 (già 92), 88 (già 93) e 89 (già 94) del Trattato CE, degli artt. 1, paragrafi 1 e 2, e 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 7 maggio 1998, n. 994/98, degli artt. 1 e 3 del regolamento (CE) 12 gennaio 2001, n. 69/2001/CE, e di alcuni considerando del regolamento (CE) 5 dicembre 2002, n. 2204/2002/CE, concludeva che [q]uindi, mentre l'esenzione dall'obbligo di notifica per gli aiuti di minore importanza alle imprese – in quanto non favoriscono determinate imprese o minacciano la concorrenza - trova un limite invalicabile nell'importo dell'aiuto che non può superare l'importo di 100.000,00 euro e successivi adeguamenti e sono inoltre non cumulabili con altri aiuti di Stato, gli aiuti alle persone - nella specie ai lavoratori svantaggiati - sono esentati dall'obbligo di notifica, non sono soggetti ad alcun limite di spesa e sono cumulabili con altri aiuti di stato», con la «consegue[nza] pertanto che l'art. 63 della legge n. 289/2002 persegue una finalità di aiuto a favore di persone svantaggiate, ma non costituisce una proroga dell'art. 7 della legge n. 388/2000 tanto è vero che nel testo non è dato rilevare alcun riferimento letterale alla regola de minimis»;
b) «[i]l decreto legge n. 10 del 15 febbraio 2007 [...] dispone all'art. 1 comma 8 che "sono esclusi dal cumulo per il computo dell'importo massimo della regola de minimis gli aiuti ... rientranti in un regolamento di esenzione per precedono rendono categoria"»;
c) [l]e considerazioni inconferente il richiamo dell'Ufficio alle condizioni VIST che attengono esclusivamente agli aiuti alle imprese [...] e non già in materia di aiuti per i lavoratori svantaggiati, la cui assunzione, ancorché incentivata con benefici fiscali, comporta in ogni caso all'impresa oneri economici e previdenziali e costi connessi alla gestione del personale»;
d) «[v]a considerato infine che, a prescindere dall'intervento del legislatore nella interpretazione e applicazione dell'art. 63 della legge n. 289/2002, la regola de minimis espressamente indicata nell'art. 7 della legge 388/2000, ancorché in contrasto con le disposizioni comunitarie in materia di occupazione, non può trovare automatica applicazione all'art. 63 citato giacché in tale articolo non v'è traccia di un richiamo seppure indiretto alla disciplina stabilita con l'art. 7 e pertanto esso non può essere considerato una pura e semplice continuazione della disciplina introdotta in materia di agevolazione all'occupazione con la legge n. 388»;
e) «[g]li altri motivi di gravame restano assorbiti».
4. Avverso tale sentenza della CTR - depositata il 18 aprile 2011 e non notificata ricorre per cassazione l'Agenzia delle entrate, che affida il proprio ricorso, notificato il 24 febbraio 2012, a due motivi.
5. Vis s.p.a. resiste con controricorso, notificato il 29 marzo 2012. 3 6. Vis s.p.a. ha depositato una memoria.
7. Vis s.p.a. ha poi chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 8. Considerata tale richiesta, questa Corte, con ordinanza deliberata nella camera di consiglio del 13 dicembre 2018, ha disposto la sospensione del processo fino al 10 giugno 2019, rinviando la causa a nuovo ruolo.
9. In seguito, Vis s.p.a. ha depositato copie della domanda, presentata il 29 maggio 2019, di definizione agevolata della controversia avente a oggetto la revoca parziale 2007/11093/10 (con la relativa ricevuta rilasciata), nonché del versamento, effettuato il 28 maggio 2019, della prima rata di € 1.678,00. 10. Successivamente, il Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate ha notificato a Vis s.p.a. il provvedimento di diniego di tale definizione protocollo n. 4998/2020, così motivato: «1) atto impugnato non rientrante fra quelli definibili ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.l. 119/2018;
2) controversia esclusa ai sensi dell'art. 6, comma 5, lettera b, d.l. 119/2018». 11. Avverso tale