Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/03/2008, n. 7443

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L'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell'art. 300, comma secondo, cod. proc. civ., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 cod. proc. civ., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/03/2008, n. 7443
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7443
Data del deposito : 20 marzo 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. CORONA Rafaele - Presidente di sezione -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - rel. Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. SERGRETO TO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP TO, titolare della cessata ditta individuale Teorema Costruzioni, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Gioachino Belli, n. 36, presso l'avv. Facciotti Leopoldo, che unitamente all'avv. Miriam Baratto Guenolè lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
FALLIMENTO TESSIBEL s.r.l., in persona del curatore rag. Franceschino Stefano, elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Zebio, n. 30, presso l'avv. Camici Giammaria che unitamente all'avv. Pao lo Lensi lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

e
EUROTESSILE s.r.l. (già Eurotessile s.n.c.) e MERFIL s.r.l.;

- intimate -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 999, pubblicata il 16 giugno 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 marzo 2008 dal Relatore Cons. Dr. Ugo VITRONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha con eluso per il rigetto del terzo motivo del ricorso con rinvio per il resto a una sezione semplice. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due atti di citazione notificati il 16 marzo 1989 LA TO, titolare della ditta individuale Teorema Confezioni, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pistoia la EL s.r.l. proponendo opposizione contro due decreti ingiuntivi con i quali gli era stato intimato il pagamento delle somme rispettive di L. 39.437.460 e di L. 18.973.520. Sosteneva l'opponente che i crediti azionati in via monitoria erano relativi a forniture di tessuti affetti da vizi e difetti tempestivamente denunciati e in via riconvenzionale chiedeva la condanna della società intimante al risarcimento dei danni in misura di L. 73.332.478 a titolo di danno emergente e di ulteriori L. 100.000.000 a titolo di lucro cessante. Le due cause venivano riunite per ragioni di opportunità con altra causa promossa dalla EL s.r.l. nei confronti della Eurotessile s.n.c. con l'intervento della Merfil s.r.l. chiamata in causa. All'udienza del 4 maggio 2000 veniva dichiarato in udienza dall'avv. Lazzatà, per delega dell'avv. Bottari, procuratore costituito della società, l'intervenuto fallimento della EL s.r.l.. Con ordinanza depositata in cancelleria in data 11 maggio 2000, comunicata il 22 maggio successi, vo al procuratore dell'opponente, veniva disposta l'interruzione del processo.
Con ricorsi depositati in cancelleria in data 8 gennaio 2001, notificati al Fallimento EL il 17 maggio successivo, l'opponente provvedeva alla riassunzione dei primi due processi riuniti nei soli confronti del Fallimento EL. Il Fallimento EL si costituiva in giudizio riportandosi a tutte le conclusioni, difese, eccezioni ed istanze già assunte nella precedente fase processuale e solo successivamente eccepiva l'estinzione del processo.
Il LA sosteneva la tempestività della riassunzione osservando che l'interruzione era stata dichiarata con ordinanza pronunciata fuori udienza.
Con ordinanza del 14 novembre 2001 - 31 gennaio 2002, notificata il 14 febbraio successivo, veniva dichiarata l'estinzione del processo. Contro l'ordinanza proponeva appello l'opponente con atto di citazione notificato anche alla Eurotessile s.r.l. e alla Merfil s.r.l..
Con sentenza del 20 aprile - 16 giugno 2004 la Corte d'Appello di Firenze rigettava l'impugnazione. Premesso che l'eccezione di estinzione doveva ritenersi tempestiva e rituale avendo esplicitamente dichiarato il fallimento EL di volerla proporre in via pregiudiziale, sicché andava esclusa ogni rinuncia implicita per il fatto che nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio riassunto il difensore avesse fatto riferimento alle precedenti difese di merito, la Corte osservava che la dichiarazione di fallimento effettuata in udienza dall'avv. Lazzatà, per delega del difensore avv. Bottari, alla presenza del procuratore di controparte era rituale e idonea a provocare l'interruzione del processo ed affermava che dalla dichiarazione in udienza dell'evento interruttivo decorreva il termine semestrale per la riassunzione del processo allorquando, come nella specie, l'evento interrutti vo riguardasse la parte costituita e assistita da procuratore e non consistesse in vicende riguardanti il procuratore costituito ovvero nella morte o nella perdita di capacità della parte verificatasi anteriormente alla costituzione in giudizio. Precisava che l'estinzione colpiva solo i due processi tra l'opponente e il Fallimento EL e non anche il diverso processo riunito, promosso dalla EL s.r.l., poi fallita, contro la Eurotessile s.r.l. e la Merfil s.r.l., e che esso non poteva essere dichiarato estinto - come richiesto dalla Merfil s.r.l. - trattandosi di processo tuttora pen dente in primo grado, la cui estinzione non poteva essere dichiarata dal giudice di appello.
Contro la sentenza ricorre per Cassazione TO LA, titolare della cessata ditta individuale Teorema Confezioni, con cinque motivi.
Resiste con controricorso il Fallimento della EL s.r.l. in persona del curatore Franceschino Stefano.
Non hanno presentato difese la Eurotessile s.r.l. (già Eurotessile s.n.c.) e la Merfil s.r.l..
Con ordinanza

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