Cass. civ., sez. II, sentenza 04/08/2004, n. 14900

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In tema di assegnazioni di terreni di riforma fondiaria, il procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 1078 del 1940 presenta i caratteri del giudizio di cognizione speciale, caratterizzato da alcune peculiarità rituali mutuate dalle norme di cui agli artt.737 ss. cod.proc.civ., ma avente pur sempre ad oggetto l'accertamento di rapporti giuridici e di diritti soggettivi con cognizione piena ed esauriente, così che vi trova applicazione anche il principio del cosiddetto "giudicato interno", al pari di quelli del giudicato esterno e dell'obbligatorietà del ministero del difensore.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 04/08/2004, n. 14900
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14900
Data del deposito : 4 agosto 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ISABELLA D'ESTE 13, presso lo studio dell'avvocato ST. PETRACHI FRANCESCO & GIORGIO, difesa dall'avvocato ANTONIO PETRACHI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
IA UA RI, IA SA ET, IA ET IG, IA RO, IA SA MA, IA IM, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 217, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA POTÌ, difesi dall'avvocato IG IA ET, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

e contro
ERSAP, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimato -

avverso il decreto n. r.g.100/00 della Corte d'Appello di LECCE, depositato il 12/04/01;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/04/04 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;

udito l'Avvocato ET IGa OR, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto dell'11 ottobre 2000, decidendo la controversia insorta tra i germani NA, OS TA, TA IG, ZO, IO, IM e UA TA OR sulla attribuzione dei terreni di riforma fondiaria, siti in agro di Melendugno, riscattati il 21 febbraio 1973 dal loro, genitore NI OR, deceduto ab intestato l'11 giugno 1974, l'adito Tribunale di Lecce, ai sensi dell'art. 5, legge 3 giugno 1940, n. 1078, attribuiva quei terreni a UA TA OR, con
obbligo - di versare a ciascuno degli altri germani la somma di lire 48.678.571.
NA OR proponeva reclamo ed insisteva nel richiedere l'attribuzione a sè dei terreni. Gli altri germani OR resistevano al reclamo e l'E.R.S.A.P. era contumace.
Con decreto del 12 aprile 2001, la Corte d'appello di Lecce accoglieva il reclamo, limitatamente al rimborso delle migliore apportate dalla reclamante ai terreni, per lire 13.500.000, e confermava nel resto la decisione del primo giudice. Rilevava in particolare la Corte che,

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