Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/11/2003, n. 16623

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/11/2003, n. 16623
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16623
Data del deposito : 5 novembre 2003

Testo completo

Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 6623 7 03 LA CORTE SUPREMA SEZIO * Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.5845/01 Presidente Dott. S S Consigliere Dott. E M Cron. 3388S Dott. P C Consigliere Rep. Dott. A L Cons. Rel. Ud. 05/05/03 Dott. C FO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ARTEMARMI di A G e L s.n.c., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Circonvallazione Clodia n. 36/A, presso l'avv. F P, e rappresentata e difesa dall'avv. G Z, giusta delega in atti; ricorrente - 2610 contro INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli 1 D P e Fabio avv.ti F C, Fonzo, giusta delega in atti; F controricorrente t avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 2832 depositata il 5 giugno 2000 (R.G. n. 2869/00). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 maggio 2003 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C D, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 5 giugno 2000 il Tribunale di Catania ha confermato la decisione in data 17 gennaio 1996, con la quale il Pretore della stessa sede aveva rigettato la domanda proposta dalla Artemarmi di A G e L s.n.c. nei confronti dell'Inps, diretta ad ottenere gli sgravi contributivi previsti dall'art. 14 legge 2 maggio 1976 n. 183 e successive modificazioni. Il giudice del gravame ha ritenuto la insussistenza dei requisiti richiesti per l'attribuzione beneficio, avendo dell'invocato 2 rilevato che la società istante era derivazione della precedente impresa, denominata Cav. Alberghina Angelo e figli Giacomo, Ernesto e L, la quale aveva cessato l'attività, e costituita da - due dei soci della precedente compagine per lo svolgimento di analoga attività, aveva mantenuto la stessa sede sociale e le stesse strutture. Non vi erano, ha concluso il Tribunale, significativi elementi di novità per l'impresa derivata, permanendo in sostanza la medesima struttura aziendale, e non era stato realizzato alcun incremento occupazionale. Avverso questa sentenza la società soccombente ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi. L'Inps ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE La società ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione dell'art. 14 legge n. 183 del 1976 (primo motivo) e degli artt. 115 e 116 cod. proc. 7 civ. (secondo motivo). Premesso che presupposto del beneficio richiesto è l'incremento delle assunzioni, il quale si verifica sia nella ipotesi 3 di incremento delle unità lavorative occupate dell'azienda sia nella ipotesi dinell'ambito impresa di nuova costituzione che provveda ad assumere lavoratori di altra impresa precedentemente cessata e rimasti disoccupati, la ricorrente sostiene che non vi era alcuna coincidenza né soggettiva né di gestione fra 1'.'impresa cessata e la nuova, la quale, pur avendo utilizzato alcuni macchinari dell'azienda cessata, aveva fatto investimenti nella creazione di un nuovo impianto aziendale e oltre ad assumere avevapersonale della precedente società, provveduto a numerose assunzioni (più di quindici dipendenti), differenziando anche l'attività. Censura la sentenza impugnata per avere in modo "assai laconico e superficiale" motivato la valutazione negativa di tali elementi e per non avere considerato, о valutato congruamente, le prove documentali offerte dalla ricorrente e le risultanze della consulenza tecnica, da cui invece risultava l'incremento occupazionale realizzato. due motivi, che vanno congiuntamente I essendo connessi trattati, costituendo e prospettazioni diverse della medesima censura, non possono essere accolti. 4 sottolineato come laIl Tribunale ha la quale persegue la disciplina richiamata, fra l'altro, finalità di incentivare, 441 l'occupazione, esiga che per la concessione degli sgravi contributivi non soltanto vi siano nuove assunzioni di personale, ma che i nuovi assunti vadano "ad incremento delle unità effettivamente occupate". Il medesimo giudice, con ragionamento esente da vizi logici, ha escluso che la società avesseArtemarmi un incremento realizzato occupazionale, proceduto poiché aveva all'assunzione di dieci dei sedici dipendenti della preesistente impresa esercitata dalla società Cav. Alberghina, ed anche a considerare come disoccupati i nuovi assunti, già in carico a quest'ultima azienda, la loro assunzione non aveva determinato nuova occupazione, integrando invece il loro licenziamento dalla precedente impresa ( società Cav. Alberghina) e la loro immediata riassunzione presso la società appellante mero passaggio di personale da una società all'altra. Il giudice del merito ha escluso altresì che la nuova società costituisse una nuova impresa, evidenziando la coincidenza di taluni elementi con quelli della precedente azienda che aveva cessato l'attività: i 5 macchinari, le attrezzature e i locali utilizzati dalla preesistente società erano stati suddivisi tra le due imprese subentranti, per due terzi alla società costituita da due soci della Cav. Alberghina Angelo e figli, e per un terzo a quella individuale. Nel pervenire a siffatta valutazione, il giudice del merito ha considerato anche gli elementi offerti dall'odierna ricorrente, e cioè le dedotte innovazioni qualitative e quantitative aziendali conseguenti a nuovi investimenti e l'assenza di posizioni patrimoniali attive e passive derivate dall'azienda cessata, ma nell'ambito di un giudizio complessivo della struttura aziendale, le ha ritenute modifiche parziali e marginali della medesima struttura aziendale rimasta sostanzialmente la stessa. Orbene, l'interpretazione fornita dal Tribunale della normativa sugli sgravi è in linea con i principi affermati dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato che ai fini dell'applicazione degli sgravi contributivi previsti dall'art. 14 della legge 2 maggio 1976 n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, per stabilire se un incremento di occupazione si sia o meno verificato 6 in un'azienda, occorre far riferimento al concetto di azienda in senso oggettivo, senza tenere conto di tutte le eventuali variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa, per cui il presupposto per la concessione del beneficio va ritenuto insussistente nelle ipotesi di trasferimento, trasformazione o fusione di aziende, nelle quali si verifichi il mero passaggio di personale alla nuova impresa senza che il numero complessivo dei lavoratori occupati risulti aumentati (cfr. Cass. 15 aprile 1994 3548, Cass. 5 febbraio 1998 n. n. 1180). Non sussistono quindi le denunciate violazioni le critiche relative alle valutazionidi legge e alleche la sentenza impugnata ha attribuito risultanze di causa, si risolvono in inammissibili censure di fatto, tendenti ad un diverso apprezzamento degli elementi considerati, senza che siano evidenziati vizi del ragionamento seguito dal giudice del merito nel pervenire alle conclusioni adottate. Pure inammissibili sono le doglianze 3 l'insufficienteconcernenti la omissione e motivazione delle prove documentali, genericamente richiamate. A tale proposito deve infatti 7 osservarsi che il ricorrente il quale denunci, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione su punti decisivi della controversia, la mancata valutazione di prove documentali da parte del giudice di merito, ha l'onere, qui invece adempiuto, di riprodurre nel ricorso, in non osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il contenuto dei documenti il cui omesso o insufficiente esame è censurato, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo in ordine alla decisività dei fatti da provare, che deve essere effettuato sulla scorta delle deduzioni svolte nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (cfr. fra le più recenti Cass. 20 febbraio 2003 n. 2527, 26 settembre 2002 n. 13953, Cass. 26 luglio 2002 n. 11052, Cass. 10 novembre 2001 n. 13963). Infine, riguardo alla censura relativa alla omessa valutazione delle risultanze della consulenza tecnica in ordine al numero degli occupati compresi i nuovi assunti, dalla relazione dell'ausiliare che il Collegio può direttamente esaminare in quanto parte integrante della sentenza impugnata per il rinvio che questa fa ad essa, 8 risulta l'affermazione dell'assunzione di altri dipendenti (v. pag. 6) senza che però sia specificato alcun numero, ma il medesimo consulente di ufficio nelle conclusioni ha fissato la forza lavorativa della Artemarmi in dieci lavoratori. Ed irrilevanti sono le deduzioni che il medesimo consulente ha fatto nel prospettare le due diverse ipotesi, cioè di inesistenza di incremento occupazionale laddove si ritenga che l'Artemarmi sia derivazione della impresa preesistente, di incremento del numero degli occupati se si considera che la precedente ditta Cav. Alberghina aveva definitivamente cessato l'attività e quindi i suoi dipendenti erano rimasti disoccupati: si tratta infatti di giudizi che esulano dal compito dell'ausiliare e che sono invece riservati al giudice del merito, il quale come si è innanzi rilevato è pervenuto, con ragionamento esente da vizi, alla conclusione della inesistenza dell'incremento occupazionale. ilIl ricorso va dunque rigettato e per principio della soccombenza, la società ricorrente è tenuta al pagamento in favore dell'Istituto delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. 9

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