Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/08/2004, n. 15079

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In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), qualora il Comune, in applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - nonché del successivo art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che regola la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in materia di entrate, anche tributarie, - affidi (ritenendo ciò "più conveniente sotto il profilo economico o funzionale") il servizio di accertamento e riscossione della tassa, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nelle norme suddette, il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario e non al Comune.

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), nel caso di passi carrabili il presupposto oggettivo del tributo è costituito dall'esistenza in sè del passo carrabile, mentre la natura del soggetto - privato proprietario dell'immobile o Comune - curatore ed utilizzatore del passo medesimo rileva solo ai fini della misura della tassa, ai sensi dell'art. 44, comma nono, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'art. 51 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel regolare il procedimento di emissione da parte del comune dell'avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, non esige alcuna forma di contraddittorio con il contribuente (come, ad esempio, la redazione di un processo verbale di constatazione), il quale potrà avvalersi degli strumenti di tutela attivabili successivamente all'adozione dell'atto. Inoltre, nel caso in cui l'avviso di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione dell'atto è legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/08/2004, n. 15079
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15079
Data del deposito : 5 agosto 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P G - Presidente -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. F N - Consigliere -
Dott. A U - Consigliere -
Dott. M A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Aonia Servizi Tributari Spa, in persona del legale rappresentante in carica, ragionier A R, rappresentata e difesa dagli avvocati G B e P D B, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via Conte Verde 15;



- ricorrente -


contro
Signor V B, residente a Custonaci, Via F. Benincasa 18;



- intimato -


avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo 3 luglio 2001, n. 95/03/01, depositata il 18 settembre 2001;

udita la relazione sulla causa svolta nell'udienza pubblica dell'8 marzo 2004 dal Cons. Dott. A M;

udito l'avv. P D B per la società ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G V, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Il 1^ ottobre 2002, su istanza dell'Aonia Servizi Tributari Spa, è notificato al signor V B un ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo 3 luglio 2001, a 95/03/01, depositata il 18 settembre 2001, che ha rigettato l'appello della società contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Trapani n. 107/04/00, che aveva accolto i ricorsi del contribuente contro gli avvisi di accertamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) 1995 - 1997 del Comune di Custonaci (Trapani).


2. I fatti di causa sono i seguenti:
a) il 5, il 18 e il 21 dicembre 1998 l'Aonia Servizi srl, poi trasformatasi nell'Aonia Servizi Tributari Spa, notifica al signor V B, nell'ordine, gli avvisi di accertamento n. 196/1995/A, n. 196/1996/A e a 196/1997/A, della Tosap rispettivamente del 1995, del 1996 e del 1997, del Comune di Custonaci Trapani), del cui servizio di riscossione del tributo la società è concessionaria;

b) il contribuente ricorre alla Commissione tributaria provinciale di Trapani lamentando: 1) il mancato accertamento del Comune sia sull'esistenza del passo carraio sia sulla sua consistenza e la mancata notifica da parte del Comune;
2) il mancato accertamento e la sua mancata notifica da parte del concessionario;
3) la mancanza dei poteri del concessionario per l'anno 1995;

c) i ricorsi del signor Battiata sono accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani con la sentenza 13 aprile 2000, n. 107/04/00, per difetto del presupposto oggettivo del tributo;

d) l'appello della società è, poi, rigettato dalla Commissione tributaria regionale di Palermo con la sentenza ora impugnata per Cassazione.


3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo, oggetto del ricorso per Cassazione, è cosi motivata:
a) a prescindere dall'inammissibilità in appello di prove nuove rispetto a quelle offerte in primo grado, "le foto oggi prodotte nulla provano circa la realizzazione dello scivolo ad opera del proprietario frontista ben potendo essere stato realizzato dall'Ente Comunale in ossequio alle norme disciplinanti, in favore dei portatori di handicap, l'abbattimento delle barriere architettoniche e senza il consenso e/o interesse del frontista";

b) inoltre, il diritto all'esclusiva sul passo carrabile nasce dalla domanda del privato e dalla relativa concessione del Comune;

c) l'accertamento è atto di esclusiva competenza dell'Ente pubblico e non può essere, a differenza della riscossione, adottato dal concessionario;

b) l'accertamento tributario è giuridicamente inesistente se non è emesso nelle forme di legge, se non è preceduto ex art 24 L. 7 gennaio 1929 (presumibilmente, n. 4 dalla redazione), in
contraddittorio tra le parti, di processo verbale di constatazione e se non è sottoscritto dal dirigente responsabile dell'ufficio cui esso appartiene;
nessuna di tali circostanze si verifica per gli avvisi di accertamento impugnati.

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