Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/2021, n. 04711

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/2021, n. 04711
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04711
Data del deposito : 22 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ALERMO, del 18/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2020 dal cons. TERRUSI FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale SOLDI ANNA MRIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatti di causa

L'avv. G S è stato nominato commissario giudiziale del concordato preventivo della Giovanni Ippolito s.r.l. in liquidazione, aperto con decreto del tribunale di Palermo in data 16-11-2014 e poi revocato per violazioni dell'art. 162 legge fall. denunziate nella relazione ex art. 173 stessa legge. Il tribunale ha separatamente dichiarato il fallimento della società. All'avv. S è stato liquidato il compenso per l'attività di commissario in 2.500,00 EUR oltre accessori. Il tribunale ha osservato che non era stato redatto l'inventario dei beni né compiuta alcuna liquidazione, cosicché il criterio cui ragguagliare il compenso, in base all'art. 5 del d.m. n. 30 del 2012, avrebbe dovuto essere esclusivamente quello del passivo, peraltro indicato dal medesimo avv. S nella propria istanza. Ha aggiunto che, tenendo conto dell'opera prestata, era consentito liquidare un compenso anche inferiore ai minimi risultanti dall'applicazione dei previsti parametri, ove il commissario, come nella specie, non avesse svolto per intero la sua opera.L'avv. S ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., sulla base di due motivi. La curatela del fallimento non ha svolto difese. La causa è stata rimessa in pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria della sesta sezione. Il ricorrente ha depositato una memoria. Ragioni della decisione I. - Il commissario giudiziale ha diritto a un compenso per l'attività prestata, e il tribunale liquida tale compenso con decreto non soggetto a reclamo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 165, secondo comma, e 39 legge fall. Il ricorso per cassazione è consentito ai sensi dell'art. 111 cost. (per tutte Cass. n. 3488-04, Cass. n. 22010-07). II. - Si discute nella presente sede giustappunto della quantificazione del compenso per l'opera prestata dall'avv. S quale commissario giudiziale, e in proposito giova rammentare che, ove al concordato preventivo faccia seguito il fallimento, la legge assegna al commissario un compenso distinto e autonomo rispetto a quello che viene corrisposto al curatore del fallimento sopravvenuto, diverse essendo le attività cui sono tenuti rispettivamente i due organi. III. - Ciò premesso, il ricorrente deduce: (i) col primo motivo, la violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., stante la mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della liquidazione del compenso;
(il) col secondo, la violazione degli artt. da 1 a 5 del d.m. n. 30 del 2012, nonché dell'art. 39 della legge fall. in ordine alla corretta applicazione delle previsioni relative. Sostiene che si sarebbe dovuto tener conto: (a) dell'attivo denunziato dal proponente, in base al quale il minimo dei parametri avrebbe imposto la liquidazione della somma di 42.671,32 EUR;
(b) del passivo parimenti denunziato, che avrebbe imposto un compenso minimo di 1.605,00 EUR;
(c) delle spese forfetarie al 5 % del compenso totale, per complessivi 2.213,84 EUR. Cosicché il compenso finale avrebbe dovuto essere non inferiore a 46.490,63 EUR. IV. - Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il tribunale ha spiegato le ragioni che lo hanno indotto a liquidare il compenso in 2.500,00 EUR ed è specioso affermare che manchi la motivazione sol perché quelle ragioni non si condividono. V. - Pure il secondo motivo è infondato, anche se in questo caso la motivazione del tribunale va corretta. Si evince dal ricorso che il concordato era stato prospettato con liquidazione dei beni nella vigenza del d.m. n. 30 del 2012 e che, tuttavia, stante la revoca dell'ammissione, la liquidazione non era stata fatta. L'art. 5 del d.nn. n. 30 del 2012 stabilisce che, nelle procedure di concordato in cui siano previste forme di liquidazione, spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali: (i) di cui all'art. 1, primo comma, del medesimo d.m. "sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione" e (li) di cui all'art. 1, secondo comma, "sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario" redatto ai sensi dell'art. 172 legge fall.;
la norma aggiunge, in chiusura del comma, che (iii) "si applica l'articolo 4, comma 1", relativo ai minimi previsti per il curatore fallimentare. VI. - L'utilizzo simultaneo dei primi due criteri - l'uno immediato e l'altro supplementare (come ben si ricava dal riferimento all'art. 1, secondo comma, del medesimo d.m.) - presuppone che vi sia stata la liquidazione delle componenti attive. Ove ciò non sia avvenuto l'unico parametro per la liquidazione del compenso è quello residuale di cui al richiamato art. 4, primo comma. Il criterio al quale fa riferimento il ricorrente, che postula che il compenso sia determinato in ogni caso con le percentuali di cui all'art. 1 "sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario", è stabilito solo per le procedure di concordato preventivo "diverse da quelle di cui al comma 1", vale a dire per le procedure non liquidatorie. Ciò comporta che la pretesa dell'avv. S di vedersi liquidare l'importo sopra menzionato in applicazione del criterio di cui all'art. 5, secondo comma, non possiede alcun fondamento. Il tribunale poteva commisurare il compenso all'importanza dell'attività svolta, purché nel rispetto dei minimi fissati per il compenso del curatore (art. 4 del d.m. citato). Poiché in ogni caso tale soglia non è stata violata, essendo stato liquidato un compenso ben superiore al minimo spettante, il ricorso - previa correzione della motivazione del provvedimento nei termini appena detti - va rigettato. VII. - Occorre anche dire che a niente serve puntualizzare, come fatto dal ricorrente, che spetta per legge al commissario anche il ristoro delle spese forfetarie nella percentuale del 5 % sul totale del compenso. Non serve perché il tribunale ha liquidato il compenso esplicitamente ritenendolo comprensivo delle spese suddette, e il relativo computo - finanche tenendo conto delle specificazioni contenute a pag. 9 del ricorso - ancora una volta non è inferiore ai minimi tariffari.
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