Cass. pen., sez. I, sentenza 30/07/2020, n. 23392
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ciato la seguente SENTENZA Sul conflitto di competenza tra: Corte di Appello di Genova e Tribunale di Genova Nei confronti di: M F, nato il 04/04/1988;sollevato con ordinanza n. 6/2019 della Corte di Appello di Genova in data 24/01/2020;Visti gli atti e il ricorso;Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. A M;Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. M P, che ha concluso per dichiarare la competenza della Corte di Appello di Genova;RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento in data 10/04/2019 il Tribunale di Genova rigettava la richiesta di applicazione della sorveglianza speciale di p.s. nei confronti, tra gli altri, di M F, avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della Spezia. Con decreto in data 19/12/2019 la Corte di Appello di Genova accoglieva parzialmente l'impugnazione proposta dal medesimo P.M., applicando a M F la sorveglianza speciale di p.s. per anni due con obbligo di risiedere in Montevarchi e di non potersi allontanare dalla Provincia di Arezzo senza autorizzazione. Con provvedimento in data 22/01/2020 la Corte di Appello di Genova, a fronte dell'istanza del M di recarsi ogni domenica in Firenze per svolgere attività lavorativa, riteneva che la competenza a decidere fosse del Tribunale di Genova, ex art. 12 del D.L.vo n. 159 del 2011. Con provvedimento in data 24/01/2020 il Tribunale di Genova qualificava diversamente l'istanza del M, ritenendola come intesa ad ottenere non una mera autorizzazione bensì una modifica del decreto applicativo ex art. 11 del D.L.vo n. 159 del 2011 e restituiva gli atti alla Corte di Appello di Genova: rilevava il Tribunale che l'art. 12 predetto prevedeva la singola autorizzazione a spostarsi dal luogo di svolgimento della misura di prevenzione esclusivamente per ragioni di famiglia o di salute, nei cui parametri non rientrava la possibilità di recarsi in altra Provincia tutte le domeniche per svolgere attività lavorativa;una simile modifica non era un estemporaneo allontanamento bensì una richiesta di introdurre una stabile deroga nel decreto applicativo, la cui compatibilità con le esigenze di prevenzione doveva essere valutata dall'organo che aveva emanato il decreto stesso, ai sensi dell'art. 11 predetto. 2. Con ordinanza in data 24/01/2020 la Corte di Appello di Genova sollevava conflitto negativo di competenza, rimettendo gli atti alla Corte Suprema e ritenendo che l'istanza dovesse essere esaminata e decisa dal Tribunale di Genova: rilevava la Corte di Appello sia che l'istanza dell'interessato era stata avanzata per esigenze di lavoro occasionale e non continuativo (per cui non poteva parlarsi di una modifica strutturale e permanente delle prescrizioni), sia che la giurisprudenza aveva già consentito una applicazione meno rigida dell'art. 12 del D.L.vo n. 159 del 2011, imponendo però una verifica circa le esigenze rappresentate. 3. Il P.G. ha concluso indicando la competenza della Corte di Appello di Genova CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto deve essere risolto nel senso indicato dal Giudice che l'ha sollevato. Osserva il Collegio che si verte, con certezza, in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell'art. 28 cod.proc.pen. poiché due organi giurisdizionali hanno ritenuto che la competenza a provvedere spettasse all'altro: la questione attiene alla corretta individuazione della norma da applicare alla fattispecie concreta e>cioè,se l'ipotesi debba rientrare nel disposto di cui all'art. 11 del D.L.gs n. 159 del 2011 o in quello di cui all'art. 12 del D.L.gs n. 159 del 2011. Giova precisare che l'art. 11 del D.L.gs n. 159 del 2011 così recita, per quanto qui di interesse: « Esecuzione 1. Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione è comunicato al questore per l'esecuzione.
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