Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2023, n. 10690

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2023, n. 10690
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10690
Data del deposito : 14 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OL IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/10/2016 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
VILtojil Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha riformato la condanna, resa dal Tribunale di Viterbo, in data 12 giugno 2013, nei confronti di AR IS e TI LC, rideterminando la pena, irrogata agli imputati, in quella di anni due di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110, 423 cod. pen., così modificata l'imputazione.

1.1. Il primo giudice aveva condannato il ricorrente in concorso, ritenendo che la contestazione originaria del reato di cui agli artt. 110 e 423 cod. pen. andasse riqualificata ai sensi dell'art. 424, primo comma, cod. pen., in danneggiamento seguito da incendio, irrogando la pena di mesi quattro di reclusione a ciascuno degli imputati.

1.2. Su atto di appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, la sentenza descritta veniva riformata in sede di gravame, accogliendo la sollecitazione della parte pubblica secondo la quale il primo giudice aveva reputato, in contrasto con le risultanze probatorie (deposizione testi di polizia giudiziaria), che l'incendio era modesto. Si sollecitava, invece, la riforma della sentenza di primo grado, deducendo che l'incendio aveva interessato l'interno del bar gestito dalla persona offesa e che la combustione e successiva deflagrazione avevano investito, danneggiandola, la parte superiore della vetrata che era esplosa. Si evidenziava, infine, che la progressione dell'incendio era stata anche propiziata dalla presenza di impianti refrigeranti contenenti gas compresso, sostanza altamente infiammabile.

1.3.La Corte territoriale, in accoglimento dell'appello, evidenziava che l'incendio aveva interessato oltre agli arredi del bar, anche il gas compresso contenuto negli impianti di refrigerazione ed era stato appiccato mediante il versamento, all'interno del locale, di liquido infiammabile, con la manifestata volontà, da parte

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