Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 31/07/2019, n. 20633

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 31/07/2019, n. 20633
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20633
Data del deposito : 31 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29027/2012 proposto da S.I.V.-SERVIZI INTEGRATI VERONA s.r.I., con sede i Verona, vicolo San Bernardino n. 5/A, assistita e difesa dagli Avv.ti O R e M R, con domicilio eletto presso l'Avv. M R, con studio in Roma in via Trionfale n. 148;

- ricorrente -

contro

EQUITALIA NORD s.p.a. (Già Equitalia Trentino Alto Adige-Sudtirol s.p.a.), in persona del Direttore pro tempore, assistita e difesa R.G.N. 29027/2012-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Cons. E M, relatore Cons. F A-S.I.V.-SERVIZI INTEGRATI VERONA s.r.i.-EQUITALIA ed A.E. dall'Avv. A K, con domicilio presso l'Avv. Reggio d'Aci Michela, con studio in Roma in via degli Scipioni n. 288;

- controricorrente -

nonché

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
- intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Trento n. 42/02/2012, pronunciata il 7 maggio 2012 e depositata il 17 settembre 2012;
udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 30 maggio 2019 dal Consigliere F A.

FATTI DI CAUSA

1. Il contribuente ricorre, con sei motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto dell'appello dallo stesso proposto avverso la sentenza n. 67/04/2010 emessa dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento.

2. Quest'ultima, a sua volta, aveva rigettato l'impugnazione proposta avverso due atti di intimazione di pagamento (nn. 2008/0000741 e 2008/0000743) emessi da EQUITALIA in ragione delle relative prodromiche cartelle di pagamento, emesse dall'Agenzia ,- , delle Entrate («A.E.») per IVA ed accessori.

3. Il contribuente, in particolare, dedusse innanzi alla CTP l'omessa notificazione delle due prodromiche cartelle di pagamento ed il Giudice tributario, per converso, ritenne accertata l'avvenuta notificazione delle stesse, anche in forza dei prodotti avvisi di ricevimento.

4. La CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, rigettò l'appello del contribuente chiarendo preliminarmente che l'unico motivo fondante il ricorso in primo grado avverso le R.G.N. 29027/2012-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Cons. E M, relatore Cons. F A-S.I.V.-SERVIZI INTEGRATI VERONA s.r.1.-EQUITALIA ed A.E. intimazioni di pagamento fu la pretesa mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, così ritenendo, pertanto, inammissibile, per tardività, «ogni diversa eccezione (es: presunta nullità della notifica)». Nel merito la CTR, anche in forza dei prodotti relativi avvisi di ricevimento, ritenne raggiunta la prova della notifica delle due cartelle di pagamento, presso la sede legale della società contribuente e, rispettivamente il «27.06.2005» ed il «27.02.2006», mediante il servizio postale con regolare consegna, in un caso, al «portiere», ritenendo implicitamente attestata l'assenza al momento della notifica, del destinatario e dell'addetto all'ufficio o all'azienda, e, nell'altro caso, a persona qualificatasi quale «addetto alla casa, ufficio o azienda».
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