Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/04/2002, n. 6029

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di processo tributario, sia per l'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, che per l'art. 19 del D.Lgs n. 546 del 1992, i vizi dell'atto di accertamento dell'imposta non fatti valere dal contribuente con tempestivo ricorso, rendono definitivo l'atto impositivo e, pertanto, non si trasmettono agli atti successivamente adottati, che restano impugnabili esclusivamente per vizi propri (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza della Commissione tributaria e, decidendo nel merito, ha dichiarato infondato il ricorso introduttivo proposto dal contribuente, (nei cui confronti l'Ufficio aveva accertato un reddito di partecipazione non dichiarato in sede IRPEF) contro una cartella esattoriale basata su un accertamento divenuto definitivo; al riguardo la Corte ha ritenuto, fra l'altro, irrilevanti il fatto; che - in precedenza - identico accertamento, diretto contro la societa' partecipata dal ricorrente, fosse stato annullato da altro giudice tributario, su ricorso della stessa societa'). * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/04/2002, n. 6029
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6029
Data del deposito : 24 aprile 2002
Fonte ufficiale :

Testo completo

Testo non presente