Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/06/2022, n. 20855

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/06/2022, n. 20855
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20855
Data del deposito : 30 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 3778-2021 proposto da: K IMMOBILIARE S.R.L. e ACIL S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliate in ROMA,

PIAZZA GONDAR

22, presso lo studio dell'avvocato M A, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato M P;

- ricorrenti -

contro

M A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO

111, presso lo studio dell'avvocato L I, che lo rappresenta e difende;COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI

5, presso lo studio dell'avvocato A M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A C;

- controricorrenti -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DEI BNI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, SOPRINTENDENZA PER I BNI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCIE DI VENEZIA BLLUNO PADOVA E TREVISO, PREFETTURA - U.T.G. DI BLLUNO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- resistenti - avverso la sentenza n. 103/2020 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 29/9/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/5/2022 dal Consigliere ALDO CARRATO;
lette le memorie finali depositate dalle difese delle parti ricorrenti e del controricorrente Mele Alfonso.

FATTI DI CAUSA

1. Le s.r.l. Acil e K Immobiliare, aventi sede in Sedico (BL), sono proprietarie e gestrici del supermercato "Kanguro" in Cortina d'Ampezzo, il cui edificio risulta posto in destra idraulica ed in prossimità del torrente "Bigontina", in area soggetta a vincolo paesaggistico. Il predetto Comune autorizzò le citate società a realizzare un parcheggio, costituito in piastre e strutture portanti in c.a. a copertura di un tratto dell'indicato torrente, a servizio del menzionato supermercato, ubicato in un edificio di civile abitazione (denominato "Maya Bassa") in fregio al torrente stesso.Il permesso di costruzione e gli atti presupposti e connessi furono impugnati da Mele Alfonso (quale proprietario di una unità immobiliare sita nel suddetto condominio) dinanzi al TSAP, il quale, con sentenza n. 220 del 2016, accolse il ricorso. Con sentenza di queste Sezioni unite n. 9338 del 2018 fu ritenuta fondata l'impugnazione delle predette società, con annullamento della citata sentenza del TSAP, in dipendenza del quale si era venuta a determinare la reviviscenza, oltre che dei titoli autorizzatori dell'intervento, anche del nulla-osta idraulico, rilasciato dall'UO del Genio civile di Belluno con il decreto n. 110/2014. Successivamente le due anzidette società, preso atto dell'intervenuta decadenza del rilasciato permesso comunale di costruire per inutile decorso del termine concesso per il compimento dei lavori, presentarono, in data 3 maggio 2018, all'anzidetto Comune una SCIA per l'esecuzione di opere di mitigazione del rischio idraulico sul torrente Bigontina, nel punto corrispondente al su citato parcheggio, rischio che aveva comportato l'emanazione di apposita ordinanza sindacale contingibile ed urgente (n. 6/SEG/2017) per la demolizione del parcheggio in questione. Avverso tale ordinanza e la nota presupposta dell'U.O. Genio civile oltre che del parere negativo della competente Soprintendenza ABAP, proponevano ricorso (iscritto al n. RG 114/2018), dinanzi al TSAP, la ACIL srl e la K Immobiliare srl, deducendo l'insussistenza dei presupposti per la loro adozione, al quale resistevano il Comune di Cortina d'Ampezzo e la Regione Veneto, concludendo allo stesso modo anche l'interventore "ad opponendum" Mele Alfonso. Nelle more del giudizio l'ACIL s.p.a. presentava, in data 20 luglio 2018, una CILA preordinata alla realizzazione di opere di mitigazione del già rappresentato rischio idraulico, ma, il 31 luglio successivo, il Sindaco del Comune di Cortina d'Ampezzo ingiungeva - con ordinanza (n. 9/SEG/2018 ) - alla suddetta società, confermando in proposito la precedente citata ordinanza contingibile ed urgente, l'immediata e completa rimozione della piastra di copertura dell'indicato torrente, nonché di quant'altro potesse costituire motivo di ostruzione od impedimento del naturale deflusso delle acque.Contro tale provvedimento, ed i relativi atti connessi, ambedue le citate società proponevano altro ricorso dinanzi al TSAP (rubricato al n. R.G. 124/2018), deducendo il difetto dei presupposti per l'emanazione delle ordinanze in discorso e, in ogni caso, chiedevano dichiararsi l'illegittimità delle stesse. Riuniti i due ricorsi, stante la loro connessione oggettiva e soggettiva (e nel corso della cui trattazione si era venuta a verificare la demolizione d'ufficio della parte più evidente ed invasiva della tombatura), l'adito TSAP, con sentenza n. 103/2020, dichiarava improcedibile il primo ricorso (ovvero quello iscritto al n. R.G. 114/2018) per sopravvenuta carenza di interesse e respingeva il secondo (iscritto al n. R.G. 123/2018), condannando le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese giudiziali. Con riferimento al primo ricorso il TSAP osservava che l'effettiva lesione dedotta dalla società ricorrente (e sostanziatasi nell'impossibilità di ottenere rebus sic stantibus il nuovo e necessario titolo edilizio per il mantenimento della tombatura) non si era attualizzata con gli atti impugnati e discendenti dall'esito negativo della conferenza dei servizi. Il TSAP respingeva il secondo ricorso riguardante l'ordinanza n. 9/SEG/2018, con la quale era stata confermata quella precedente contingibile ed urgente n. 6/SEG/2018 (di cui in un primo momento era stata sospesa l'efficacia), rilevando la legittimità della sua adozione in presenza delle condizioni di legge e della sussistenza del pericolo permanente ed attuale ricollegabile alla probabilità di reiterazione del rischio di ostruzione e di esondazione del predetto torrente nel tratto di corpo idrico coperto dal parcheggio.
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