Cass. pen., sez. VII, ordinanza 23/02/2018, n. 08774

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 23/02/2018, n. 08774
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08774
Data del deposito : 23 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: J K nato il 07/05/1997 avverso la sentenza del 07/04/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere L R;
Ritenuto: -- che la Corte di appello di Bologna con la sentenza in epigrafe ha parzialmente riformato — rideterminando la pena originariamente inflitta - la sentenza appellata, che aveva affermato la penale responsabilità di J K in ordine al reato dì cui agli art. 81 cod. pen. e 73, comma 1 d.P.R. 309\90;
-- che l'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta decisione denunciando violazioni di legge non dedotte con i motivi dì appello, fuori dei casi previsti dagli artt. 569 e 609, 2' comma, c.p.p. (segnatamente, la mancata indicazione del reato sul quale era calcolata la pena base e di quelli per ì quali era disposto l'aumento per la continuazione);
-- che il ricorso, conseguentemente, in base al disposto dell'art. 606, 3 comma, c.p.p., va dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
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