Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/05/2004, n. 8435

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Nel vigente ordinamento previdenziale non è configurabile ne' un principio generale di immutabilità del titolo della pensione ne' il principio inverso, di portata ugualmente generale, del diritto al mutamento del suddetto titolo, atteso che il carattere frammentario del sistema normativo impone soluzioni diverse in relazione alla disciplina dei singoli istituti. Ne consegue che le pensioni di anzianità erogate dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, regolate dall'art. 10 della legge 22 ottobre 1973 n. 672, al compimento dell'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia sono equiparate a tutti gli effetti al relativo trattamento, per il quale non trova più applicazione, da tale momento, la riduzione della prestazione prevista dal terzo comma dello stesso articolo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/05/2004, n. 8435
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8435
Data del deposito : 4 maggio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C R - Primo Presidente f.f. -
Dott. O G - Presidente di sezione -
Dott. P E - Consigliere -
Dott. E A - Consigliere -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. M C F - rel. Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. L M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato S V, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati C D A, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2620/00 del Tribunale di TORINO, depositata il 11/05/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del 12/02/04 dal Consigliere Dott. F M C;

udito l'Avvocato Sergio VACIRCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giovanni Baroero, titolare di pensione di anzianità erogata dal 1990 dal Fondo di Previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ha chiesto di ottenere dall'INPS la pensione di vecchiaia nella misura intera dal compimento dell'età pensionabile al 18 agosto 1993.
Il Pretore adito ha rigettato la domanda, e il Tribunale di Torino in grado di appello con la sentenza oggi denunciata ha confermato tale decisione, escludendo il diritto dell'assicurato, che aveva ottenuto la pensione di anzianità in misura ridotta ai sensi dell'art. 10 terzo comma della legge 22 ottobre 1973, alla riliquidazione del
trattamento nella misura intera al compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia. Ad avviso del Tribunale, l'equiparazione della pensione di anzianità alla pensione di vecchiaia, prevista dal penultimo comma dello stesso art. 10 della legge n. 672 del 1973, va riferita solo agli effetti che attengono alla gestione del trattamento pensionistico (tra i quali la compatibilità della prestazione con l'eventuale svolgimento di attività lavorativa) e non comporta, in mancanza di espressa previsione normativa, la riliquidazione del trattamento.
Avverso tale sentenza Luigi Biino propone ricorso per Cassazione affidato ad unico motivo, illustrato da memoria, al quale l'INPS resiste con controricorso.
La causa è stata assegnata a queste Sezioni Unite per l'esame della questione, su cui si sono registrati contrastanti orientamenti giurisprudenziali, della configurabilità di una facoltà del titolare di una prestazione pensionistica dell'assicurazione generale obbligatoria di conseguire la liquidazione di un diverso tipo di pensione, in presenza dei relativi requisiti di legge. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e Salsa applicazione dell'art. 10 della legge 22 ottobre 1973 n. 672 e dell'art. 12 delle disposizioni sulla
legge in generale.
Si sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il legislatore ha inteso assicurare al titolare di pensione di anzianità, una volta raggiunta l'età per il pensionamento di vecchiaia, l'intera retribuzione già calcolata in base alle norme vigenti per quest'ultimo trattamento, essendo a quel punto superate le ragioni per mantenere i coefficienti di diminuzione previsti dal terzo comma dell'art. 10 della legge 672 del 1973. 2. Il ricorso merita accoglimento.

2.1. Sulla questione dell'esistenza o meno nell'ordinamento previdenziale di un principio generale c.d. di "preclusività alternativa" delle prestazioni previdenziali si sono registrati orientamenti contrastanti. La giurisprudenza meno recente ha affermato con numerose decisioni l'immutabilità del titolo della pensione, la possibilità della conversione della pensione di invalidità in pensione di anzianità o in pensione di vecchiaia (Cass. 20 giugno 1972 n. 1971, 16 maggio 1973 n. 1402, 9 luglio 1973 n. 1982, 18 giugno 1975 n. 2451, 10 dicembre 1976 n. 4609, 25 gennaio 1977 n. 375, 10 aprile 1980 n. 2303, 9 maggio 1981 n. 3084, 7 luglio 1981 n. 4459, 9 marzo 1983 n. 1751, 22 dicembre 1983 n. 7563, 5 aprile 1991 n. 3567). Le ragioni poste a sostegno di questo indirizzo possono così riassumersi:
- esiste un principio generale di divieto di mutamento del titolo della pensione, risultante soprattutto dall'art. 45 del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 e dall'art. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636
(modificato dalla legge 4 aprile 1952 n. 218);

- il principio in questione è soggetto ad alcune eccezioni, da interpretarsi restrittivamente e quindi non oltre i casi espressamente previsti dalla legge. Si tratta dell'art. 14 comma 4 del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, secondo cui il titolare della
pensione di anzianità può far valere, date determinate condizioni, la contribuzione successiva per chiedere, al raggiungimento dell'età pensionabile, la riliquidazione della pensione con i nuovi criteri;

dell'art. 13 della legge 30 aprile 1969 n. 153, che riconosce ai titolari di pensione di vecchiaia liquidata o da liquidare in base a norme anteriori al decreto del 1968, e che avessero continuato nell'attività lavorativa, la facoltà di optare per la riliquidazione secondo il nuovo sistema retributivo;
dell'analoga facoltà di opzione per la riliquidazione della pensione in godimento concessa dall'art. 4 del d.l. 30 giugno 1972 n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972 n. 485, ai titolari di pensioni di invalidità che abbiano continuato a lavorare successivamente alla data di decorrenza della pensione.

2.2. Un diverso indirizzo è stato espresso da successive decisioni. Cass. 22 luglio 1992 n.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi