Cass. civ., sez. I, sentenza 25/10/2013, n. 24157

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Con riguardo al debito di una unità sanitaria locale della Regione Campania (e, per essa, dalla subentrata Gestione liquidatoria) nei confronti di un farmacista, la scadenza dell'obbligazione di pagamento si verifica - ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo nazionale tra USL e farmacisti del 27 giugno 1979, reso esecutivo con d.P.R. 15 settembre 1979, nonché del successivo accordo del 13 luglio 1987, reso esecutivo con d.P.R. 21 dicembre 1989, n. 94 - il venticinquesimo giorno dello stesso mese in cui avviene (entro il quindicesimo giorno) la trasmissione da parte della farmacia delle ricette e della relativa distinta riepilogativa, purché si tratti del mese successivo a quello in cui è avvenuta la spedizione delle ricette (per tale intendendosi l'esecuzione della prescrizione medica formulata nella ricetta con la consegna dei medicinali all'assistito e con la tariffazione mediante gli adempimenti formali previsti) di cui si chiede il pagamento; ne consegue che l'invio delle distinte riepilogative non può costituire valido atto di messa in mora, in quanto sarà sempre precedente al momento in cui il credito diviene esigibile.

Con riguardo alle somme dovute dalle Unità sanitarie locali della Regione Campania (e, per esse, dalla subentrata Gestione liquidatoria) ai farmacisti per le prestazioni da costoro erogate in favore degli assistiti, si applicano le norme sulla contabilità di Stato, secondo le quali occorre un mandato di pagamento e il luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria è quello ove si trova l'ufficio di tesoreria delegato all'esecuzione del mandato, considerato che le USL affidano il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5 del r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375. Non si applica quindi la norma contenuta nell'art. 1182, terzo comma, cod. civ., secondo la quale l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza; né a diversa conclusione può pervenirsi alla luce della legge della Regione Campania 11 novembre 1980, n. 63, in quanto la previsione in essa contenuta - secondo cui il mandato di pagamento può contenere gli estremi dei conti correnti postali o bancari dei creditori e del luogo dove debbano eseguirsi i pagamenti, e che i creditori possono chiedere che si proceda al versamento degli importi dovuti sul proprio conto corrente - è dettata per facilitare il creditore, ma non modifica il luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 25/10/2013, n. 24157
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24157
Data del deposito : 25 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. S S - rel. Consigliere -
Dott. C P - Consigliere -
Dott. D V R M - Consigliere -
Dott. C M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso 11263-2006 proposto da:
FERRARO CELESTINO (C.F. FRRCST28R01F839K), in proprio ed a mezzo della Credifarma s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VITTORIA COLONNA

32, presso l'avvocato G G, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
GESTIONE LIQUIDATORIA DELL'EX U.S.L. 40 DI NAPOLI, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SISTINA

149, presso l'avvocato M L, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 1741/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2013 dal Consigliere Dott. S S;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato M C, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO

Lucio che ha concluso per il rigetto del primo motivo, per l'accoglimento del secondo, per l'inammissibilità del terzo motivo con l'assorbimento dei restanti motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli con sentenza del 13 maggio 2002 condannava la Gestione liquidatoria della USL 40, Regione Campania al pagamento in favore del farmacista Celestino F degli interessi moratori nella misura di Euro 35.123,56, oltre a quelli anatocistici, dalla domanda giudiziale, per il ritardo con cui la USL gli aveva corrisposto il saldo delle distinte contabili relativo alle ricette di medicinali evase nel periodo settembre 1989-maggio 1993. In parziale accoglimento dell'appello della Gestione, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 6 giugno 2005, ha respinto le richieste del F, osservando: a) che la relativa obbligazione, dovendo eseguirsi presso la tesoreria della USL, è soggetta all'applicazione delle leggi statali del settore, nonché della L.R. Campania n. 63 del 1980 che deroga alla disposizione dell'art. 1182 cod. civ.: sancendo la natura querable dell'obbligazione, e rendendo
irrilevante la facoltà concessa al creditore di chiedere l'accreditamento delle relative somme sul proprio c/c;
b) che non potevano considerarsi atti di costituzione in mora le distinte riepilogative di ciascun mese inviate alla USL;
e neppure le richieste di pagamento inviate dalla Credifarma perché sempre relative a pagamenti che scadevano nel mese successivo alla loro spedizione: e quindi precedenti alle date di adempimento delle obbligazioni.
Per la cassazione della sentenza il F ha proposto ricorso per 5 motivi;
la Gestione non ha spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il F, deducendo violazione degli artt. 1182 segg. 1218 segg. cod. civ. e L.R. Campania n. 63 del 1980, artt.37 segg., censura la sentenza impugnata per avere escluso in
relazione ai crediti dei farmacisti la ricorrenza di un'ipotesi di "mora ex re" a causa della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l'obbligazione deve essere adempiuta presso la tesoreria delle USL:senza considerare la normativa specifica regionale, la quale impone al tesoriere di tener conto degli estremi dei conti correnti dei creditori:perciò considerando estinta l'obbligazione all'atto dell'accreditamento delle somme sul c/c bancario del creditore medesimo, e dando facoltà a quest'ultimo di pretendere siffatta modalità di pagamento comportante il superamento della pregressa normativa.
Con il quarto motivo, deducendo altra violazione di detta normativa, insiste, in subordine, nella natura corrispettiva degli interessi richiesti postulata dall'art. 1282 cod. civ. e non derogabile dalle disposizioni del R.D. n. 827 del 1924, art. 270, per la natura regolamentare di detto R.D. e delle successive modifiche, affermata anche dalla Corte Costituzionale;
e riaffermata dalla giurisprudenza amministrativa, nonché da quella di legittimità, secondo la quale in presenza di un credito esigibile, anche se non liquido, dalla data della sua maturazione sono comunque dovuti gli interessi a prescindere dalla emissione del titolo di spesa. Entrambe queste censure sono infondate, traducendosi nella mera riproposizione di argomentazioni già esaminate e disattese da questa Corte, i cui principi, non presi in alcuna considerazione dal ricorrente, devono essere qui ribaditi.
A prescindere, infatti, dalla questione relativa alla natura regolamentare del R.D. n. 827 del 1924 ed ai suoi effetti (Cass. 13252/2006), la giurisprudenza di legittimità ha escluso la natura
corrispettiva degli interessi in questione non soltanto richiamando la legge sulla contabilità generale dello Stato (R.D. n. 2240 del 1923) ed il relativo regolamento (R.D. n. 827 del 1924), il cui
carattere normativamente vincolante impone che il credito vantato verso le USL non è esigibile prima dell'emissione del mandato di pagamento;
e perciò pervenendo al risultato che i crediti - come quello della ricorrente - che richiedono un previo accertamento da parte dell'amministrazione difettano del requisito della esigibilità, e ciò fino a quando l'ente erogatore non emette il mandato di pagamento ovvero fino a quando non esaurisce la fase di accertamento e compie tutti gli atti che la legge prescrive affinché il pagamento stesso sia autorizzato. È stato infatti, in aggiunta rilevato (Cass. 16099/2012;
18377/2010;
8823/2007;
17909/2004
): 1) che la sottoposizione della disciplina amministrativo-contabile delle Usl ai principi della contabilità pubblica previsti dalla legislazione vigente, venne espressamente sancita dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 50, n. 1 ed integrata dal D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 8, comma 1, convertito con modificazioni
dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 (poi abrogato e sostituito dalla L.20 marzo 1981, n. 119, art. 35), che fece obbligo alle Usl di
affidare il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui al R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, art. 5 e succ. mod. e int. aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro;
2) che tale disciplina non ha subito modificazioni sostanziali per effetto del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, il quale, pur prevedendo che le Usl si costituiscono in aziende dotate di autonomia imprenditoriale la cui organizzazione ed il cui funzionamento sono disciplinati con atti aziendali di diritto privato, ha ribadito che esse sono dotate di personalità giuridica pubblica, imponendo di conformare detta disciplina ai principi ed ai criteri previsti da disposizioni regionali (art. 3, comma 1-bis);
ed ha demandato in particolare alle regioni l'emanazione di norme per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle Usl e delle aziende ospedaliere, prevedendo che le stesse debbono essere informate ai principi di cui al codice civile (art. 5, comma 5), ma imponendo nel contempo l'osservanza degli adempimenti previsti dalle norme di contabilità pubblica (art. 5, comma 7);
3) che anche le normative regionali si sono uniformate a tale sistema, ed in particolar modo nella Regione Campania, la contabilità delle Usl ha continuato ad essere regolata dalla L.R. 11 novembre 1980, n. 63, la quale detta una disciplina sostanzialmente analoga a quella statale, in quanto, nel confermare che il servizio di tesoreria è affidato ad un'azienda di credito di cui al R.D.L. n. 375 del 1936, art. 5 e succ. mod. e int. prevede che il pagamento delle spese viene disposto mediante mandati tratti sulla tesoreria (art. 37), precisando che il pagamento di qualsiasi spesa deve essere fatto esclusivamente dalla tesoreria sulla base dei predetti mandati (art. 39), e richiamando comunque, per quanto non espressamente disciplinato, le norme statali e regionali vigenti in materia (art. 93).
Sicché deve trovare applicazione anche nei confronti delle Usl della Regione Campania il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 54 e 68-bis e il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 417 e ss. pur dove per le spese dello Stato individuano l'istituto incaricato del servizio di tesoreria quale soggetto preposto al pagamento, nonché il R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 96 e 325 (oggi sostituiti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 185 e 208 e ss.), che estendono la
predetta disciplina ai comuni ed alle province, in tal modo imponendo al creditore di presentarsi presso il relativo ufficio per ricevere il pagamento (Cass. 18557/2011;
9918/2010;
13100/2004;
13415/2001
;

143111/1999). Non senza osservare che siffatto obbligo di pagamento per il tramite di mandati tratti sulla tesoreria risponde anche a quanto prescritto dal D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 8, così come modificato dalla legge di conversione del 29 febbraio 1980, n. 33 (nel testo novellato dalla L. 20 marzo 1981, n. 119, art. 35);
il quale stabilisce che il regime di tesoreria viene esteso alla materia in esame, prevedendo che le Unità sanitarie locali, introdotte dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 14, affidano il proprio servizio di tesoreria ad una delle Aziende di Credito di cui al R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 5, e
che, al fine di assicurare una disciplina uniforme del servizio di tesoreria delle UU.SS.LL. sarebbero stati approvati con decreto del Ministro del Tesoro i criteri generali per la predisposizione di convenzioni di tesoreria, da stipulare fra le USL e le Aziende di Credito.
Vero è infine che la L.R. n. 63 del 1980, art. 38, nel disciplinare il contenuto dei mandati, prevede, nei casi consentiti dalla legge, l'indicazione degli estremi del conto corrente bancario o postale sul quale deve effettuarsi il pagamento e del luogo in cui lo stesso dev'essere eseguito.
Sennonché anche siffatto profilo è stato ripetutamente esaminato da questa Corte, la quale ha rilevato: a) in linea generale, il carattere del tutto eventuale e non normativamente generalizzato, oltrecché facoltativo anche per il creditore (cfr. L.R. n. 63 del 1980, art. 40), della semplificazione delle modalità di riscossione mediante conto corrente escludente che sia configurabile una deroga normativa alle disposizioni di legge che, in questa materia, designano il domicilio del debitore come luogo dell'adempimento, con una disciplina a sua volta derogatoria delle regole codicistiche;

sicché la unilaterale facoltà di accreditamento non solo non incide sulla indicazione normativa del luogo dell'adempimento, ma non può determinare, quanto alla mora, una irrazionale disparità di situazioni, che, in questo settore, la disciplina legale tende piuttosto ad uniformare;
b) che la normativa regionale non detta, peraltro, una disciplina diversa da quella prevista dalle norme statali che, al fine di agevolare i creditori, consentono alle Amministrazioni statali (R.D. 7 ottobre 1926, n. 1759, sostituito dal D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71, art. 1 e successivamente dal D.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21) ed agli enti territoriali (del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421, art. 17) di estinguere il mandato, su richiesta di
costoro, mediante accreditamento del relativo importo in conto corrente bancario o postale o mediante commutazione in vaglia cambiario o postale: per cui anch'essa, con l'accreditamento in conto corrente di cui agli artt. 38 segg. legge reg. - per il quale il creditore è tenuto a sopportare l'importo delle spese e delle tasse eventualmente dovute - ha inteso introdurre soltanto una semplificazione delle modalità di riscossione di una somma pur sempre pagabile presso il domicilio del debitore, che è meramente facoltativa per il titolare dell'ufficio di tesoreria (Cass. 9918/2010 cit.;
13252/2006;
13100/2004, cit.);
c) che la stessa trova
riscontro nelle varie disposizioni di legge succedutesi nel tempo, in base alle quali l'ente debitore, non di sua iniziativa ma su richiesta del creditore, "poteva" disporre che i mandati venissero estinti mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore (R.D. 7 ottobre 1926, n. 1759;
D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71;
D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421, art. 17;
D.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21;
nonché le analoghe disposizioni predisposte
nelle altre Regioni): perciò inducendo a ribadire la conclusione che la previsione di tali forme di pagamento, ormai in tutte le Regioni, come modalità meramente facoltative di estinzione del mandato conferma semmai che il ricorso alle stesse non comporta una modificazione del luogo dell'adempimento, da individuarsi pur sempre in quello in cui ha sede l'ufficio di tesoreria: conformemente alle finalità pubblicistiche perseguite dalla disciplina in esame, consistenti nell'assicurare l'ordinato e razionale svolgimento della gestione amministrativa e contabile degli enti cui è affidata la realizzazione di interessi collettivi.
Con il secondo motivo, il ricorrente deducendo violazione dell'art.1219 cod. civ., nonché del D.P.R. 21 febbraio 1989, censura la
sentenza di appello per avere confuso la spedizione delle ricette con l'inoltro delle distinte;
e non essersi avveduta che ciascuna scadenza si riferiva alle ricette spedite il mese precedente, come si evinceva dalla corrispondenza dei relativi importi. Con il terzo, deducendo violazione anche degli artt. 1324 e 1362 cod. civ. si duole che la Corte territoriale abbia dichiarato inefficaci
gli atti di costituzione in mora perché antecedenti alla data di scadenza dei pagamenti senza considerare che tutti facevano riferimento agli interessi successivi alla scadenza suddetta, dopo la quale erano stati inviati con indicazione di ciascun credito, del periodo di riferimento, nonché delle relative distinte già inviate. Le censure sono in parte inammissibili, in parte infondate. Il ricorrente ne' nell'atto di appello, ne' tanto meno nel ricorso ha mai dedotto di avere inviato alla USL in ciascun mese, le ricette delle quali si chiedeva il pagamento ed in quello successivo le distinte riepilogative;nè tanto meno indicato le diverse date in cui ciascuno dei distinti inoltri sarebbe avvenuto: non percepiti d'altra parte neppure dalla Corte di appello, cui del resto il F ha chiesto (pag. 4 ric.): a) il riconoscimento del diritto al pagamento degli interessi e del maggior danno alla scadenza del 26 giorno al mese successivo alla spedizione delle ricette: dovendosi applicare il principio della mora ex re;
b) in subordine la declaratoria che a ciascuna delle distinte riepilogative doveva attribuirsi l'effetto di un valido atto di messa in mora;
c) infine, il pagamento, in ogni caso degli interessi in conseguenza degli atti di messa in mora attraverso raccomandata a.r. inviati dalla Credifarma. La sentenza impugnata ha disatteso l'assunto sub a) per le considerazioni avanti svolte escludenti la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 1219 c.c., comma 2, n. 3 per la configurabilità della mora "ex re", costituita dalla presenza di una obbligazione da eseguirsi nel domicilio del creditore (Cass. 10135/2001;
9736/2000
). Anche in ordine al quesito sub b) ha recepito la costante giurisprudenza di questa Corte ricavata dall'esame dell'art. 10 dell'Accordo nazionale tra USL e farmacisti del 27 giugno 1979, reso esecutivo con D.P.R. 15 settembre 1979, nonché del successivo Accordo del 13 luglio 1987, reso esecutivo con D.P.R. 21 dicembre 1989, n. 94 - per cui la scadenza dell'obbligazione della USL di
pagamento si verifica il venticinquesimo giorno dello stesso mese in cui avviene (entro il quindicesimo giorno) la trasmissione da parte della farmacia delle ricette e della relativa distinta riepilogativa, e quindi del mese successivo a quello in cui è avvenuta la spedizione delle ricette di cui si chiede il pagamento definitivo e dello stesso mese della spedizione delle ricette per cui si chiede la corresponsione dell'acconto;
con la conseguenza che l'invio delle distinte riepilogative non può costituire valido atto di messa in mora, in quanto sempre precedente al momento in cui il credito diviene esigibile (Cass. 9918/2010;
15697, 15698 e 15699/2008;
18308 e 18349/2007;
4380/2000
). Quanto, infine, alle richieste di pagamento inviate dalla Credifarma, ha accertato anzitutto che ciascuna faceva riferimento ad una specifica distinta riepilogativa relativa ad un determinato mese ed al corrispondente credito pur esso individuato, ed il cui invio risultava dalla data del protocollo apposto dalla USL;
e che tuttavia la spedizione risultava compiuta non già nel mese successivo, dopo la scadenza del 25 giorno concessa alla ASL per il pagamento del credito, bensì in quello precedente. Ed ha ribadito le risultanze di detto accertamento con l'esemplificazione della ricevuta che si riferiva alla dei pagamenti relativa al mese di novembre 1989 che risultava inviata nello stesso mese di novembre (14 novembre) e non già dopo il 25 dicembre 1989, data di scadenza del debito: perciò risultando del tutto inefficace quale atto di messa in mora, perché inviata e ricevuta antecedentemente a quella scadenza (pag.12-13). Per cui, neppure dall'esame di dette richieste è dato evincere alcuna diacronicità tra l'invio delle distinte riepilogative ed un asserita spedizione nel mese precedente delle ricette ad esse corrispondenti;
che d'altra parte avrebbe dovuto essere dedotta già nei precedenti gradi del giudizio (anche per gli accertamenti che essa comportava da parte del giudice di merito) con conseguente onere del F di indicare nel ricorso in quali atti processuali la questione era stata quanto meno allegata.
Detta questione deve conclusivamente essere dichiarata, per la sua novità, inammissibile. Ferma rimanendo la correttezza della statuizione impugnata in ordine alla dichiarata inefficacia delle richieste suddette per avere anche in questo caso puntualmente applicato il principio costantemente applicato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, fino a quando non sia decorso il termine concesso al debitore per l'adempimento il debito non può quindi considerarsi esigibile, con la conseguenza che non sussistono neppure i presupposti per una valida costituzione in mora, la quale postula innanzitutto l'avvenuta scadenza del debito (Cass., 9918/2010;

15697/2008;
18308/2007). E non sussiste non soltanto il diritto agli interessi moratori, ma anche quello al maggior danno ex art. 1224 cod. civ., che sorge pur esso solo a seguito della costituzione in
mora del debitore (Cass. 1749/2008;
9369/2005
). Avendo conseguentemente detta statuizione respinto anche la domanda del F di pagamento del maggior danno da ritardo, risulta privo di consistenza anche l'ultimo motivo con il quale il ricorrente le ha addebitato di avere omesso l'esame della relativa richiesta. Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese processuali perché la gestione liquidatoria, cui l'esito della lite è stato favorevole non ha spiegato difese.

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