Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/1987, n. 5183
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La legge 23 dicembre 1978 n. 833 (concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale), che (art. 63, primo comma) ha esteso l'Assicurazione obbligatoria per le malattie a tutti i cittadini e quindi anche ai C. d. ex non mutuati, è ispirata al criterio della gradualità sia quanto all'unificazione delle prestazioni sanitarie già erogate dai disciolti enti mutualistici sia quanto al corrispondente adeguamento dei contributi assicurativi (art. 57, primo e secondo comma), senza che alla rapidità del processo di unificazione delle prestazioni - attuato, ai sensi dell'art. 5 del d.l.30 dicembre 1979 n. 663 (convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980 n. 33), con decorrenza 1 gennaio 1980 - abbia corrisposto un altrettanto rapido processo di adeguamento della partecipazione contributiva, per la persistenza, circa gli obblighi di contribuzione, di differenziazioni originate dalla precedente iscrizione degli assistiti all'uno o all'altro dei detti enti mutualistici, le quali, quanto ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, sono state attenuate dall'art. 14 della legge 26 aprile 1982 n. 181 e quindi eliminate dall'art. 31 della legge 28 febbraio 1986 n. 41. Peraltro, attesa l'adozione del cennato criterio di gradualità nel processo di adeguamento dei contributi, è da escludere sia che le norme anteriori alla legge del 1978, concernenti la previsione di aliquote contributive differenziate per le varie categorie di dipendenti pubblici e privati e recepite in via transitoria dalla stessa legge e da altri provvedimenti attuativi della riforma, siano divenute inoperanti dal 1 gennaio 1980 sia che le stesse norme contrastino con il principio costituzionale di uguaglianza, così come - esclusa la pertinenza del precetto dell'art. 2 cost. - è infondato, alla stregua dei rilievi svolti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 167 del 1986 (sia pure relativa al problema dei contributi di malattia a carico dei liberi professionisti), ogni sospetto di contrasto con gli artt. 32, 38 e 53 cost.*