Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/01/2018, n. 01201

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/01/2018, n. 01201
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01201
Data del deposito : 18 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18430-2013 proposto da: B POLARE DI SONDRIO SOC. COOP. P A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PACUVIO

34, presso lo studio dell'avvocato L R, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati A P e B P;

- ricorrente -

contro

R E, T V, elettivamente domiciliati in ROMA,

CORSO TRIESTE

87, presso lo studio dell'avvocato A A, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato R V;
- con troricorrenti - avverso la sentenza n. 1275/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/03/2013. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. R M D V;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. R F, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbiti gli altri;
uditi gli avvocati A P, G B per delega dell'avvocato B P e R V.

Fatti di causa

1.- Con sentenza del 30/1-22/3/2013, la Corte d'appello di Milano, in accoglimento dell'impugnazione proposta da E R e V T nei confronti della Banca Popolare di Sondrio s.c. a r.l. ed in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Milano n.11928 del 1-9/10/2008, ha dichiarato la nullità, per la mancanza di un valido contratto-quadro, dell'operazione di investimento effettuata il 19/7/2000 dai sigg.Rva e Trotta con la Banca Popolare di Sondrio Ric. 2013 n. 18430 sez. SU - ud. 21-11-2017 -2- per l'acquisto di obbligazioni « Argentina Eur 9,25% 20.7.2000/20.7.2004», ed ha conseguentemente condannato la Banca a restituire agli appellanti la somma complessiva di euro 49.953,26, pari al costo di detto investimento, oltre interessi legali dal 19/9/2007 al saldo, nonché la somma di euro 9.078,16, ottenuta dalla Banca a titolo di spese in forza della sentenza impugnata, oltre interessi legali dal 10/12/2009 al saldo;
ha condannato gli appellanti a restituire alla Banca le obbligazioni argentine di cui è causa ed ha posto le spese di ambedue i gradi del giudizio a carico dell'appellata. La Corte del merito, per quanto specificamente ancora interessa, premesso che il contratto-quadro, da redigersi in forma scritta a pena di nullità ex art. 23 del d.lgs. 24/2/1998, n.58, è elemento essenziale per la validità di ogni operazione di investimento, che si pone come semplice negozio esecutivo, ha rilevato che in causa risultava prodotto solo un modulo contrattuale, datato 11/12/1995, predisposto dalla Banca e sottoscritto dai clienti, privo di ogni manifestazione di volontà negoziale della prima e della sottoscrizione del funzionario delegato, da ritenersi quale semplice proposta, ancorchè corredata dalla dichiarazione prestampata «un esemplare del presente contratto ci viene rilasciato debitamente sottoscritto dai soggetti abilitati a rappresentarVi», a valere quale dichiarazione unilaterale ricognitiva dei soli clienti, inidonea a dar vita al contratto a forma scritta obbligatoria o anche solo a provarne la stipulazione. Né il contratto poteva ritenersi concluso per adesione con la sola sottoscrizione dei clienti o in forza del successivo ordine dei clienti o delle successive comunicazioni della banca, prive di valenza negoziale, né ne era possibile la sanatoria, così come erano irrilevanti le manifestazioni di volontà desumibili da comportamenti attuativi. Né la Banca si sarebbe potuta avvalere dell'orientamento secondo il quale la produzione in giudizio del contratto da parte di chi non l'ha sottoscritto determina il sorgere del contratto valido, che avrebbe Ric. 2013 n. 18430 sez. SU - ud. 21-11-2017 -3- richiesto la produzione non solo della parte del cliente, ma anche di quella della banca, e che comunque, intervenendo successivamente all'operazione di cui è causa, ne avrebbe confermato la nullità. La Corte d'appello ha disatteso l'interpretazione del Tribunale, secondo cui la forma scritta vale a tutelare solo l'investitore, mentre analoghe ragioni di tutela non potrebbero ravvisarsi nella Banca, per cui l'investitore, che ha firmato, non avrebbe interesse a sollevare l'eccezione, rilevando che la ratio della certezza e ponderazione, sottesa alla forma scritta a pena di nullità, è riscontrabile anche nel contratto di negoziazione di strumenti finanziari;
che questo non è un mero documento destinato ad informare il cliente delle condizioni che la banca intende utilizzare nei successivi acquisti, ma costituisce un vero accordo inteso a costituire e regolare tra le parti rapporti di carattere patrimoniale;
che anche per la banca, la sola sottoscrizione del cliente è insufficiente a creare un valido titolo contrattuale. Secondo il Giudice del merito, è ben possibile che il cliente, eccependo la nullità del contratto quadro, possa chiedere la nullità solo di alcune operazioni, essendo la sanzione di nullità specificamente prevista dalla legge, e rispondente a finalità di interesse generale, la regolarità dei mercati e la stabilità del sistema finanziario, da cui la facoltà legittima di agire in relazione ai singoli ordini, aventi autonoma valenza di negozi esecutivi del contratto quadro, e lo stesso carattere relativo della nullità esclude che l'investitore possa essere tenuto a dolersi anche di operazioni eseguite in buona fede e produttive di utili, difettando di interesse e anzi, ove questi dovesse scegliere tra agire per la nullità dell'intero rapporto o subire la violazione dell'intermediario, verrebbe meno lo stesso carattere protettivo della nullità. La Corte territoriale ha respinto la richiesta della Banca di restituzione degli importi delle cedole maturate sui titoli, da ritenersi Ric. 2013 n. 18430 sez. SU - ud. 21-11-2017 -4- «frutti civili» dell'investimento, che, in difetto di prova contraria, devono ritenersi ottenuti in buona fede dall'investitore. La Banca Popolare di Sondrio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, a cui si sono opposti con controricorso E R e V T. Il P.G. ha depositato le conclusioni scritte, ex art.380-bis.

1. cod. proc. civ., chiedendo la declaratoria di inammissibilità e in subordine, il rigetto del ricorso. Le parti hanno depositato le memorie ex art.380-bis.

1. cod.proc.civ. Con ordinanza del 17/5/2017, la I sezione civile ha rimesso la causa al primo presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite, in relazione alla questione di massima di particolare importanza ex art.374, comma 2, cod.proc.civ., che si pone in relazione al secondo motivo di ricorso, ove respinto il primo, già oggetto di precedente ordinanza di rimessione, per avere il giudice del merito disatteso la rilevanza dell'exceptio doli sollevata per paralizzare l'uso «selettivo» della nullità, ex art.18 Eurosim, e per non avere quindi «valutato la contrarietà a buona fede della pretesa di far valere il difetto di forma del contratto quadro, per porre nel nulla non tutte ma solo alcune delle operazioni compiute». Il primo presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite. In prossimità della pubblica udienza, ambedue le parti hanno depositato le memorie illustrative, ex art.378 cod.proc.civ. Rgioni della decisione 2.- Col primo motivo di ricorso, la Banca denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lett.c), della legge 1/91, sostenendo che la previsione dell'art.1350 cod.civ. è intesa a favorire la ponderazione dei contraenti e la certezza del rapporto contrattuale, mentre la ratio dell'art.6, comma 1, lett.c) della legge 1/91 è nel Ric. 2013 n. 18430 sez. SU - ud. 21-11-2017 -5- senso di assicurare la trasmissione al contraente debole (il cliente) delle condizioni contrattuali, così colmando le asimmetrie informative tra le parti;
la forma scritta funge da veicolo del contenuto del contratto, e pertanto l'unica sottoscrizione rilevante è quella del cliente, come confermato dall'obbligo di consegnare a questi la copia del contratto, dal tenore letterale della norma, dal fatto che solo il cliente può far valere la nullità, dal riscontro comparatistico con la disciplina tedesca del credito al consumo, dalla pronuncia di legittimità del 22/3/2012, n. 4564. Alla stregua di detti rilievi, secondo la ricorrente, deve ritenersi un fuor d'opera il riferimento della Corte territoriale alla ratio della certezza e della ponderazione, visto che il contratto-quadro è un mero accordo normativo e non comporta alcun trasferimento patrimoniale, e, a ritenere prevalente la finalità della ponderazione, sarebbe ben difficile giustificare la libertà di forma dei singoli ordini di investimento. Col secondo motivo, logicamente subordinato al primo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod.civ., e 6, comma 1, lett.c) della legge 1/91 e 1418, comma 1, cod. civ., per avere la Corte di merito escluso la rilevanza dell'exceptio doli sollevata dalla Banca per paralizzare l'uso selettivo della nullità, mentre tale eccezione ha natura di rimedio di carattere generale, e l'ordinamento vigente conferma come il principio di buona fede oggettiva possa impedire l'esercizio di un diritto pur astrattamente previsto da una norma. Secondo la ricorrente, si tratta di verificare l'utilizzo di un rimedio in modo «scindibile», così da conseguirne i benefici, senza sopportarne gli svantaggi. Ric. 2013 n. 18430 sez. SU - ud. 21-11-2017 -6- Col terzo mezzo, in subordine, la Banca denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 820, 1148, 1418, 1458 e 2033 cod.civ., per avere la Corte del merito rigettato la richiesta di restituzione delle cedole, qualificate come frutto civile dell'investimento, ottenute, in difetto di prova contraria, in buona fede dall'investitore. La ricorrente obietta che la Corte territoriale sul punto ha applicato i principi di cui all' art.1148 cod.civ. (ed anche dell'art.2033 cod.civ.) ad una fattispecie del tutto diversa da quella presupposta, dato che detta norma è applicabile solo nel giudizio di rivendica e non nel caso sia esercitata azione personale e che la nullità del contratto d'acquisto tra cliente ed intermediario produce gli stessi effetti che deriverebbero dal venir meno del contratto di mutuo sottostante: da una parte, la restituzione del capitale versato e dall'altra, la restituzione dei titoli e del corrispettivo ricevuto(le cedole).
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