Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 17/06/2021, n. 17286
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 16577/2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;- ricorrente - con tro D V S;- intimato - - avverso la sentenza n. 1353/2015 emessa dalla CTR Puglia in data 11/06/2015 e non notificata;udita la relazione ,della causa svolta dal Consigliere Dott. A P. Ritenuto in fatto In data 15 giugno 2007 la Cooperativa "L.A.I. Coop. (Lavoratori Arca Industriale) Società Cooperativa Edilizia Popolare Economica a r.l." cedeva, con atto pubblico del 15 giugno 2007, registrato in data 9 luglio 2007, in proprietà ai soci assegnatari gli immobili, già concessi sino ad allora in godimento, facenti parte di un complesso sito in Brindisi. A seguito di tale atto, in data 28 marzo 2009, l'Ufficio di Brindisi notificava a D V S, assegnatario di uno degli alloggi in questione, l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 07/IT/003877/000/P002, con cui chiedeva il pagamento dell'imposta di registro per la somma complessiva di euro 31.805,00, essendo la cessione in proprietà avvenuta in esenzione IVA e, pertanto, soggetta alle ordinarie imposte di registro, di trascrizione e catasto. Ai fini dell'imposta di registro, le parti chiedevano l'applicazione dell'imposta nei termini previsti per le cooperative dalla lettera c) dell'articolo 66, comma 6-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, vale a dire l'imposta fissa, assolta solo una volta per ciascun atto registrato. L'Ufficio, invece, nel proprio atto impositivo, applicava l'aliquota del 3%, dal momento che, trattandosi di assegnazione ricadente in regime di esenzione IVA, ai sensi del d.l. n. 223 del 2006, l'agevolazione di cui all'articolo 66, comma 6-bis, del d.l. n. 331 del 1993 non trovava applicazione. Con ricorso presentato in data 26 maggio 2009, il Del Vecchio impugnava l'avviso di liquidazione citato ritenendo la pretesa erariale avanzata dall'Ufficio illegittima e infondata. Il contribuente chiedeva l'annullamento dell'atto impositivo, evidenziando che la nuova disciplina in materia di IVA introdotta dal d.l. n. 223 del 2006 non si applicava alla fattispecie, trattandosi di una norma generale che non derogava la legge speciale invocata, regolante l'attività delle società cooperative edilizie. L'Ufficio si costituiva in giudizio ribadendo la piena legittimità del proprio operato.La Commissione tributaria provinciale di Brindisi, con sentenza del 24 giugno 2011, rigettava il ricorso di parte e compensava le spese di lite, osservando che "alla luce della attuale normativa la imposta di registro può essere scontata in misura fissa solo nell'ipotesi in cui l'operatone sia soggetta ad IVA", laddove nel caso di specie la stessa era esente dalla detta imposta. D V S, in data 13 giugno 2012, proponeva appello avverso la predetta sentenza, eccependo che i giudici di primo grado avevano errato nel ritenere che la cessione degli appartamenti effettuata dalla Società Cooperativa LAI, in quanto atto in esenzione IVA, fosse soggetta alle ordinarie imposte di registro, di trascrizione e di catasto, in virtù di quanto disposto dal d.l. n. 223 del 2006. A suo dire, la nuova normativa non aveva abrogato le invocate agevolazioni, in quanto le stesse erano previste da una legge speciale derogatrice di quella generale. Concludeva, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, oltre alla condanna alle spese di lite. L'Ufficio si costituiva in giudizio in data 12 settembre 2012, contestando in toto l'appello proposto dalla controparte. Ribadiva l'inapplicabilità del previgente regime agevolativo in favore delle società cooperative, alla stregua della sopravvenuta normativa. Con sentenza dell'11.6.2015, la CTR Puglia accoglieva l'appello, sulla base delle seguenti considerazioni: 1) il regime agevolativo previsto dall'art. 66, comma 6 bis, lettera c), del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre n. 426, siccome volto a facilitare l'accesso casa attraverso costi più vantaggiosi rispetto a quelli di mercato, era tutt'ora vigente e continuava ad essere applicabile nei casi di assegnazione di alloggio al socio, come quello di specie, a nulla rilevando la sopravvenienza del d.l. 4.7.2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge n. 248/2006, che aveva inteso ridisciplinare il regime Iva nei confronti delle imprese costruttrici in generale e non anche quello agevolativo;2) in favore di società cooperative di edilizia abitativa, pertanto e in assenza di abrogazione espressa, prevalevano le leggi speciali, secondo il chiaro disposto dell'art. 2520 c.c.;3) diversamente opinando, e cioè estendendo il nuovo regime Iva introdotto dal d.l. 223/2006 anche alle società cooperative, si sarebbero prefigurate condizioni di parità fra imprese costruttrici che, sebbene lodevole sotto il profilo della concorrenza, male si sarebbero attagliate alle finalità mutualistiche e senza scopo di lucro perseguite/perseguibili dalle società Cooperative. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo. D V S non svolgeva difese. Ritenuto in diritto 1. Con l'unico motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 66, comma 6-bis del d.l. n. 331 .del 1993 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., sostenendo che nell'applicazione della suddetta norma la CTR non avrebbe tenuto conto del generale principio di alternatività tra l'imposta di registro ed IVA, sicchè quest'ultima doveva computarsi in misura proporzionale e non più fissa, dato che l'atto di assegnazione di alloggi in favore dei soci di una cooperativa edilizia era divenuto esente da IVA.
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