Cass. pen., sez. III, sentenza 02/05/2022, n. 16948
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da 1. B V, nato a Caltagirone il 15/11/1946 avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 15/09/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere M C A letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 15/09/2020, ha rigettato l'appello proposto da B V avverso la sentenza del Tribunale di Fermo del 12/7/2018 con la quale era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione ed euro 500,00 di multa, con condanna alle spese processuali e pena sospesa, per aver compiuto «atti fraudolenti consistiti nel somministrare diossido di carbonio al cavallo M D, al fine di ottenere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della gara in cui veniva conseguito il premio denominato "dell'olio e vino" svoltasi il 28/4/2013. Commesso in Montegiorgio il 28/4/2013».
2.Avverso la sentenza, tramite il difensore, l'imputato ha proposto ricorso così articolato.
3. Nel primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge. Il ricorrente si duole che la Corte d'appello avrebbe confermato la sentenza di primo grado senza prendere atto dell'avvenuta prescrizione del reato che, essendo stato commesso il 28 aprile 2013, si è prescritto in data il 28 ottobre 2020. 4.Nel secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 1, legge n. 401 del 1989 e 220, cod. proc. pen., e vizio di motivazione. La sentenza impugnata avrebbe disatteso il motivo di appello concernente il difetto di contraddittorio nell'effettuazione della prima verifica svolta per accertare la presenza del diossido di carbonio nell'organismo dell'animale. Si contesta, altresì, l'utilizzabilità delle seconde analisi, deducendo che la mera ricezione
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 15/09/2020, ha rigettato l'appello proposto da B V avverso la sentenza del Tribunale di Fermo del 12/7/2018 con la quale era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione ed euro 500,00 di multa, con condanna alle spese processuali e pena sospesa, per aver compiuto «atti fraudolenti consistiti nel somministrare diossido di carbonio al cavallo M D, al fine di ottenere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della gara in cui veniva conseguito il premio denominato "dell'olio e vino" svoltasi il 28/4/2013. Commesso in Montegiorgio il 28/4/2013».
2.Avverso la sentenza, tramite il difensore, l'imputato ha proposto ricorso così articolato.
3. Nel primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge. Il ricorrente si duole che la Corte d'appello avrebbe confermato la sentenza di primo grado senza prendere atto dell'avvenuta prescrizione del reato che, essendo stato commesso il 28 aprile 2013, si è prescritto in data il 28 ottobre 2020. 4.Nel secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 1, legge n. 401 del 1989 e 220, cod. proc. pen., e vizio di motivazione. La sentenza impugnata avrebbe disatteso il motivo di appello concernente il difetto di contraddittorio nell'effettuazione della prima verifica svolta per accertare la presenza del diossido di carbonio nell'organismo dell'animale. Si contesta, altresì, l'utilizzabilità delle seconde analisi, deducendo che la mera ricezione
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