Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/03/2023, n. 10387
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORELLATO MO nato a ASTI il 15/07/1985 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere F A;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore O M, che ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso;udito l'avvocato M S del foro di ROMA, il difensore dell'imputato MORELLATO MO, che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento;RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Torino, con la pronuncia di cui in epigrafe, pur sostituendo la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con quella della sospensione della detta patente per la durata di quattro anni, ha confermato la responsabilità di M M per aver cagionato, in unico contesto e anche con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (segnatamente l'art. 164 cod. strada), gli omicidi stradali di E B e R P nonché le lesioni personali stradali gravi in offesa di L R. Si è trattato, per quanto accertato dalla Corte territoriale, di eventi causati dall'impatto con la fiancata sinistra di un autobus, guidato da E B e con a bordo le altre persone offese, di una pressa metallica di 6.500 kg trasportata sul cassone dell'autocarro di proprietà dell'imputato e da lui guidato (a velocità stimata trai 22 e i 25 km/h) su strada provinciale costituita da unica carreggiata con doppio senso di marcia. Il carico, ritenuto non adeguatamente sistemato da M M sul cassone, all'uscita da una curva destrorsa, ha spezzato le cinghie di fissaggio abbattendosi sul lato sinistro dello stesso cassone e poi sull'autobus proveniente dal senso inverso, così provocando il duplice omicidio stradale e le lesioni stradali gravi di cui in rubrica. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi ai quali sono stati aggiunti sei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., di seguito enunciati nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per la mancata correlazione con l'imputazione contestata. Per il ricorrente, la Corte territoriale, nonostante l'imputazione per violazione dell'art. 164 cod. strada, circa la corretta sistemazione del carico sui veicoli, in forza della quale il giudice di primo grado avrebbe ritenuto responsabile l'imputato, avrebbe condannato Morellato attribuendogli la violazione delle norme che vietano la circolazione sulla banchina, ove si sarebbe trovato l'avvallamento stradale che avrebbe comportato lo sbilanciamento del carico sistemato sul cassone con conseguente rottura delle cinghie di fissaggio. 2.2. Con i motivi di ricorso dal secondo al quarto, si censura la sentenza in quanto, nell'aver attribuito all'imputato gli addebiti colposi di cui innanzi, diversi da quelli indicati in rubrica e non emergenti dagli acquisiti elementi probatori, il \ giudice d'appello avrebbe reso una motivazione manifestamente illogica e travisante le prove (comprese le consulenze agli atti), dalle quali sarebbe emersa anche l'idoneità delle cinghie di fissaggio, e non integrantesi con quella di primo grado, con conseguente insussistenza, nella specie, di una ipotesi di c.d. «doppia conforme». Avrebbe comunque errato il giudice di merito nell'aver ritenuto non percorribile la banchina e nella mancata considerazione, in termini di interruzione del nesso eziologico, della presenza di un avvallamento presente sulla strada proprio in corrispondenza della linea bianca delimitante la parte destra della corsia percorsa dall'imputato. La detta deformazione della strada, quale causa imprevedibile, avrebbe assorbito il determinismo dell'evento in quanto tale da comportare lo sbilanciamento della pressa con conseguente rottura delle due cinghie di fissaggio. Sul punto però la Corte territoriale avrebbe reso motivazione apparente senza peraltro nulla argomentare tanto in termini di causalità della colpa, erroneamente ritenuta solo in ragione della stessa verificazione dell'evento, quanto in merito alla prevedibilità dell'irregolarità della strada per la presenza dell'avvallamento. 2.3. Con il quinto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e mancanza di motivazione tanto in merito alla commisurazione giudiziale della pena, in considerazione anche del grado della colpa e degli altri fattori rilevanti nella seriazione causale (compresa la presenza dell'avvallamento), quanto in ordine alla determinazione, in quattro anni, della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (comminata in luogo della revoca della patente invece applicata dal giudice di primo grado). 2.4. Con i motivi nuovi di ricorso l'imputato sostanzialmente argomenta ulteriormente in merito a tutti i profili dedotti con i motivi di ricorso invocando altresì una declaratoria di improcedibilità in merito alle lesioni stradali gravi in offesa di L R, essendo la detta fattispecie divenuta procedibile a querela. 3. All'esito della discussione orale, la Procura generale presso la Suprema Corte e la difesa dell'imputato hanno concluso nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili, con la conseguente irrilevanza, nei termini di seguito specificati, della sopravvenuta procedibilità a querela del reato di lesioni personali in offesa di L R.1.1. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato l'art. 624, comma terzo, cod. pen., il reato in esame è oggi procedibile a querela di parte. L'art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge n. 199 del 2022, di conversione del d.l. n. 162 del 2022), nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, ha stabilito che «per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi