Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2022, n. 06929

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2022, n. 06929
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06929
Data del deposito : 25 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUSUMARRA FRANCESCO nato a PATERNO' il 01/02/1969 avverso l'ordinanza del 14/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che ha chiesto rigetto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare avanzata dal collaboratore di giustizia M F. Osserva che in forza del titolo in esecuzione, provvedimento di cumulo del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, in data 3 aprile 2021, che ha aggiornato il precedente cumulo del 17 settembre 2020, il M deve espiare la pena di anni 21 mesi 7 e giorni 5 di reclusione con decorrenza dal 20 aprile 2019 e con fine pena il 17 luglio 2040 e che, di conseguenza, non è ancora soddisfatto il presupposto del quantum di pena espiata per accedere al beneficio richiesto dall'art. 16-nonies, comma 4, d.I., 15 gennaio 1991, n. 8 f 2. Ricorre il M, sviluppando un unico motivo con cui deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991. A differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, la data di decorrenza della pena complessiva da scontare non doveva essere considerata l'ultimo arresto ma altra precedente computando come pena espiata quella determinata a titolo di continuazione a seguito dell'accogliento dell'incidente di esecuzione perché corrispondente a carcerazione già sofferta e quella detratta a titolo di liberazione anticipata.
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