Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2023, n. 18862
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
udito il Sostituto Procuratore generale, Dott. Tomaso Epidendio, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 1/02/2022, indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione con cui, in primo grado, IG ME era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81, 595, terzo comma, cod. pen., per aver offeso la reputazione di AU ZI e UN ES, ed era stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione, ritenendo i Giudici che la sola multa non fosse adeguata anche per le precarie condizioni economiche dell'imputato, e al risarcimento del danno a favore delle parti civili, liquidato in euro 20.000 per ZI e 30.000 per ES. Secondo il capo d'imputazione, ME - con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in qualità di autore del libro dal titolo 'RR GE fu ucciso', dove aveva ricostruito l'incidente aereo avvenuto in Castelnuovo di Ceva il 25 Aprile del 1966, in cui aveva perso la vita il deputato della Val d'Aosta RR GE - con affermazioni false, tendenziose e prive di riscontri, ha offeso la reputazione di AU ZI, Procuratore della Repubblica di Mondovì dal 2009 al 2013, con le frasi del seguente tenore "la Procura della Repubblica, all'epoca diretta dal procuratore dottor AU ZI, ha totalmente sorvolato ... ha operato in malafede essendosi prefissata l'archiviazione del procedimento...ha peccato di negligenza per non aver ascoltato un teste così importante";
e di UN ES, all'epoca dei fatti politico e vicesindaco di Aosta, con le frasi "fu reclutato UN ES perché giovane politico rampante e senza scrupoli, cui fu assegnato il ruolo di coordinatore della delittuosa operazione... dimostrato il concorso di quest'ultimo nella programmata azione criminale".
2. Avverso la sentenza, ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore di fiducia, Avv. Marta Buti, articolando le proprie censure nei motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 120 e 122 cod. pen., per non avere rilevato la carenza di valida querela da parte della persona offesa ZI, il quale, nella relazione inviata al nuovo Procuratore della Repubblica di Cuneo, aveva soltanto manifestato la volontà di essere informato degli sviluppi del procedimento a carico dell'imputato, onde esercitare, eventualmente, i propri diritti. Ciò che non equivarrebbe a una chiara manifestazione di volontà di esercitare diritto di querela, posto che la mera riserva di agire in sede legale non si traduce in espressione della volontà punitiva nei confronti del querelato, ove non accompagnata da contestuale conferimento di procura speciale al difensore di fiducia per proporre opposizione all'eventuale richiesta di archiviazione formulata dal P.m. A ciò si aggiunga che la volontà di costituirsi parte civile è stata espressa dal ZI in epoca successiva all'instaurazione del procedimento penale. La motivazione sarebbe inoltre illogica, per avere la Corte d'appello condiviso gli argomenti del