Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/05/2017, n. 11984
Sentenza
15 maggio 2017
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15 maggio 2017
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In materia di lavoro e previdenza sociale, il provvedimento prescrittivo adottato dal personale ispettivo ex art. 20 del d.lgs. n. 758 del 1994, quale organo di vigilanza amministrativa sulla regolarità dei rapporti lavorativi, in quanto atto tipico di polizia giudiziaria privo di discrezionalità, non è soggetto a mezzi di impugnazione di natura giurisdizionale, né di legittimità innanzi al giudice amministrativo né di merito innanzi al giudice ordinario.
Sul provvedimento
Testo completo
1 1984 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
RICORSO CON MOTIVI
ATTINENTI ALLA GIOVANNI CANZIO
- Primo Presidente - GIURISDIZIONE
STEFANO SCHIRO'
- Presidente Sezione -
Ud. 04/04/2017 -
- Presidente Sezione - GIOVANNI AMOROSO PU
R.G.N. 24610/2015 ANIELLO NAPPI
- Consigliere - Cear 11984 Rep.
PIETRO CAMPANILE - Consigliere -
CI. ULIANA ARMANO - Consigliere -
PASQUALE D'ASCOLA
- Consigliere -
-Consigliere - GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA
MILENA FALASCHI
· Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 24610-2015 proposto da:
ALMAVIVA CONTACT S.P.A. (anche quale incorporante IA s.p.a.), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio legale D'Amelio,
Sciacca &
Associati, rappresentata e difesa dagli avvocati PIERO
D'AMELIO, GIOVANNI CRISOSTOMO SCIACCA, ROBERTO PESSI e
MARCO MARAZZA;
260 му Fl 17
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
- DIREZIONE TERRITORIALE (PROVINCIALE) DEL LAVORO DI ROMA,
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende;
- controricorrenti -
nonchè contro
AL, BO ST, UR LE LE
ON, NT CHIARA;
- intimati -
avverso la sentenza del CONSIGLIO DI STATO, depositata in data
2/07/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/04/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale
RICCARDO FUZIO, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Giovanni Crisostomo Sciacca e Amedeo Elefante per
l'Avvocatura Generale dello Stato.
RITENUTO IN FATTO
La Società IA (ora Almaviva Contact) p.a. ha promosso davanti al
Tribunale regionale amministrativo per il Lazio un giudizio contro il
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e la Direzione Provinciale
del lavoro di Roma per l'annullamento dei verbali di ispezione redatti fra il 21 ed il 24.8.2006, nn.
6.5. vig./103-153 e 6.15.pen./103-153,
Ric. 2015 n. 24610 sez. SU - ud. 04-04-2017 -2- му per asserite irregolarità dei rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa e poi di progetto, con consequenziale riqualificazione dei medesimi in rapporto di lavoro subordinato ai
sensi dell'art. 69 D.L.vo n. 276/2003.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dell'Amministrazione,
intervenuti ad opponendum, al fine di sostenere le ragioni delle resistenti i lavoratori AL AN EN, IA SI,
IO UR e RA IN, il TAR con ordinanza n. 9187 del
20 agosto 2014 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del g.a..
In virtù di rituale appello interposto dalla Almaviva Contact, nella resistenza delle sole Amministrazioni, il Consiglio di Stato ha rigettato il gravame evidenziando che le impugnazioni avverso i verbali di contestazione de quibus allorchè avevano carattere sanzionatorio dovevano essere proposte dinanzi al giudice individuato dalla legge n.
689/1981, mentre le mere diffide a sanare le inadempienze, non avendo natura sanzionatoria, non erano impugnabili in sede
giurisdizionale.
L'Almaviva Contact ha presentato ricorso per regolamento di
giurisdizione, cui hanno replicato con controricorso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed il Ministero del