Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/11/2011, n. 24215

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In tema di esdebitazione, il decreto con cui il tribunale decide sulla relativa istanza del debitore, ai sensi dell'art. 143 legge fall., è reclamabile avanti alla corte d'appello entro novanta giorni, decorrenti dalla data di deposito in cancelleria del provvedimento, soltanto allorchè l'impugnativa sia proposta da soggetti che, per il richiamo previsto dalla citata norma all'art. 26 legge fall., siano definibili quali "altri interessati", cioè soggetti terzi che assumono di subire effetti pregiudizievoli indirettamente derivanti da detta pronuncia di natura decisoria.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/11/2011, n. 24215
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24215
Data del deposito : 18 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente f.f. -
Dott. P C A - Presidente Sez. -
Dott. L M G - Presidente Sez. -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. P C - rel. Consigliere -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G L, elettivamente domiciliato in Roma, via G.G. Belli 36, presso l'avv. MANFREDINI ORNELLA, che con l'avv. A F lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
Intesa Sanpaolo s.p.a. in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Antonelli 50, presso l'avv. POZZI MASSIMO, che con l'avv. A L la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

INPS in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avv. A S, L C, L M, per delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con procura -
avverso il decreto della Corte d'appello di Firenze emesso nel procedimento n. 11/09 VG in data 15.4.2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4.10.2011 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. D'Aloisio con delega per INPS e Pozzi per Intesa Sanpaolo;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza del 26.10.1994 il Tribunale di Firenze dichiarava il fallimento della Valerio Valentini s.n.c. di G Gino s.n.c. e dei due soci illimitatamente responsabili G Valerio e Luca. Successivamente con decreto del 12.12.2008 lo stesso tribunale, accogliendo istanza in tal senso di quest'ultimo, dichiarava l'inesigibilità dei crediti concorsuali da lui non integralmente soddisfatti, ai sensi della L. Fall., art. 143. 2. - Il provvedimento, reclamato da Banca Intesa e dall'Inps (che non avevano proposto opposizione alla domanda, così come d'altro canto anche gli altri creditori interessati), veniva riformato dalla Corte di Appello di Firenze, che rigettava pertanto la domanda dello G.
In particolare la Corte territoriale respingeva l'eccezione di inammissibilità dei reclami per tardività, sulla base del rilievo che gli stessi sarebbero stati proposti nel rispetto del termine lungo di novanta giorni dal deposito dei decreti impugnati, ed affermava nel merito la fondatezza di quello di Intesa Sanpaolo, in ragione del fatto che la concessione del beneficio in questione avrebbe presupposto il soddisfacimento parziale di tutti i creditori concorsuali, ipotesi non verificatasi nella specie, in cui nessun pagamento era stato effettuato in favore dei creditori chirografari. In particolare la Corte di appello riteneva che nel senso indicato deponesse il dato letterale della normativa, che avrebbe fatto riferimento "ai creditori concorsuali senza alcuna aggettivazione", nonché l'interpretazione sistematica del complesso delle disposizioni in tema di esdebitazione.
Sotto quest'ultimo profilo sarebbero stati infatti rilevanti la L. Fall., art. 143, comma 1, che avrebbe fatto riferimento ai debiti concorsuali "non soddisfatti integralmente";
la L. Fall., art. 144, che, per i creditori concorsuali non insinuati, dispone l'operatività dell'esdebitazione nei limiti della "percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado", così indirettamente confermando la necessità di una attribuzione parziale in favore di tutti i creditori concorrenti;
i lavori preparatori, che avrebbero indicato quale requisito necessario per il debitore fallito il pagamento di almeno il 25% dei crediti chirografari;
la relazione illustrativa della legge di riforma del 2006, dalla quale si sarebbe dedotto che sia la condizione preclusiva dell'esdebitazione, che l'avverbio "integralmente", sarebbero stati "utilizzati in funzione limitativa della concessione del beneficio";
la circostanza che, risolvendosi l'esdebitazione in una sostanziale espropriazione del diritto dei creditori, andrebbe privilegiata un'interpretazione restrittiva dell'istituto.
3. - Avverso la decisione G proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, poi illustrati da memoria, cui resisteva con controricorso l'Intesa Sanpaolo s.p.a..
Il ricorso è stato poi rimesso all'esame delle Sezioni Unite, avendo fatto seguito ad altro ricorso di analogo contenuto già trasmesso al medesimo Collegio, essendo stato ritenuto trattarsi di questione di massima importanza.
La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 4.10.2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE

4.a) - Con i tre motivi di impugnazione Luca G ha
rispettivamente denunciato: 1) violazione della L. Fall., art. 26, per il fatto che i reclami contro il decreto di esdebitazione sarebbero stati depositati ben oltre il termine di dieci giorni previsto dalla L. Fall., art. 26, comma 4, e la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della duplice circostanza che il tribunale avrebbe disposto la pubblicazione del detto decreto ai sensi della L. Fall., art. 17, e che la disposizione in questione sarebbe stata puntualmente eseguita;

2) violazione della L. Fall., artt. 26, 142 e 143, e vizio di motivazione sotto i seguenti aspetti: i creditori reclamanti non avevano partecipato al primo giudizio, e quindi avrebbero assunto non il ruolo di parti, ma quello di semplici interessati al provvedimento;
attesa la detta qualità, il termine iniziale per la proposizione del reclamo sarebbe stato individuabile, nella specie, nella data della effettuazione della pubblicità;
il termine di dieci giorni stabilito a tal fine dalla legge sarebbe decorso, e ciò avrebbe dunque reso tardivi i reclami;

3) violazione dell'art. 12 preleggi, L. Fall., artt. 142, 143 e 144, con riferimento all'affermata insussistenza del presupposto richiesto dalla legge ai fini del riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione.

4.b - L'interpretazione data dalla Corte di appello, infatti, non sarebbe confortata dal dato testuale, atteso che la norma in questione non disporrebbe il pagamento di tutti i creditori concorsuali, ne' specificherebbe alcunché relativamente alla posizione dei chirografari.
Inoltre l'istituto dell'esdebitazione risulterebbe finalizzato a creare le condizioni per la reintroduzione dell'imprenditore nel mondo del lavoro, sicché il parametro relativo alla tutela della posizione dei creditori apparirebbe non correttamente individuato. Per di più la relativa applicazione comporterebbe non marginali distorsioni nel funzionamento del sistema nel suo complesso, venendosi a creare una irragionevole distinzione fra fallimenti con creditori privilegiati di modesta consistenza e gli altri, essendo per questi ultimi più difficoltoso il soddisfacimento della detta condizione. Infine, ove condivisa l'interpretazione restrittiva della normativa adottata dalla Corte territoriale, secondo la quale la concessione dell'esdebitazione dovrebbe essere subordinata all'avvenuto soddisfacimento parziale di tutti i creditori, la stessa risulterebbe viziata sul piano della costituzionalità, e la relativa questione dovrebbe essere dunque rimessa al giudice delle leggi, per la conseguente delibazione sul punto.
5. - Osserva il Collegio che i primi due motivi di impugnazione devono essere esaminati congiuntamente perché fra loro connessi, essendo entrambi attinenti alla pretesa inammissibilità del ricorso per tardività, e sono infondati.
Al riguardo va premesso in fatto che è incontestata la circostanza che i ricorsi siano stati depositati entro novanta giorni dal deposito del provvedimento impugnato, e quindi nel rispetto del termine indicato dalla L. Fall., art. 26 (richiamato dalla L. Fall., art. 143), comma 4. La contestazione del ricorrente, infatti, è incentrata sul fatto che a torto sarebbe stato evocato il quarto comma del citato art. 26, essendo a suo dire viceversa applicabile nella specie il comma 3, del detto articolo, che indica per la proposizione dell'impugnazione il termine di dieci giorni stabilendone la decorrenza: a) dalla data della notificazione o della comunicazione per il curatore, il fallito, il comitato dei creditori, il richiedente, il soggetto nei cui confronti il provvedimento è stato chiesto;
b) dalla data di esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato per tutti gli altri interessati.
La Corte di appello, cui era stata già proposta la medesima eccezione di inammissibilità dei reclami per la loro tardività, l'aveva disattesa ritenendo:
a) che il termine per il reclamo avverso il provvedimento impugnato sarebbe stato di dieci giorni, con decorrenza dalla data della relativa notificazione, trattandosi di impugnazione proposta da creditori non soddisfatti;
b) che identica sarebbe stata la conclusione ove stabilita la decorrenza a far tempo dalla comunicazione, essendo il detto adempimento mai intervenuto;
c) che per i semplici interessati il termine iniziale di decorrenza per la proposizione del reclamo sarebbe individuabile nella data di esecuzione delle forme pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, termine tuttavia di cui non sarebbe neppure iniziato il decorso perché: 1) l'art. 143 non prevede specifiche forme di pubblicità per il provvedimento di esdebitazione;
2) nessuna pubblicità sarebbe stata disposta dal tribunale;
3) nessuna pubblicità sarebbe stata infine eseguita. Secondo il ricorrente, tuttavia, la detta conclusione sarebbe errata, perché il tribunale nel dispositivo del decreto avrebbe precisato "Si pubblichi ai sensi della L. Fall., art. 17", il che escluderebbe l'omessa statuizione in tema di effettuazione della pubblicità.
La doglianza è infondata.
Ed invero al riguardo va premesso che appare generico il richiamo all'art. 17 effettuato dal tribunale, non risultando con chiarezza se il detto richiamo fosse finalizzato all'individuazione della fonte normativa della disposta pubblicazione, ovvero se con esso si intendesse

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