Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2022, n. 4884

CASS
Sentenza
16 dicembre 2022
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16 dicembre 2022

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In tema di tutela dei terzi creditori nel procedimento di prevenzione patrimoniale, la domanda tardiva di ammissione del credito, che il terzo non abbia potuto presentare nei termini per causa a lui non imputabile, deve essere avanzata, a pena di inammissibilità, non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo predisposto dal giudice delegato, ai sensi dell'art. 58, comma 5, secondo periodo, d.lgs. 6 settembre 2011, in quanto il carattere speciale della disciplina dettata da tale disposizione preclude l'operatività dell'istituto generale della restituzione nel termine, previsto dall'art. 175 cod. proc pen.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2022, n. 4884
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4884
Data del deposito : 16 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

04884-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: -- Presidente - Sent. n. sez. 2437 GEPPINO RAGO CC 16/12/2022 MARIA DANIELA BORSELLINO - R.G.N. 31329/2022 GIUSEPPINA NA RI AC EN IN GIUSEPPE NICASTRO -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Acero SPV s.r.l. р avverso il decreto del 25/03/2022 del Tribunale di Trapani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ELISABETTA CENICCOLA, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 25/03/2022, il Tribunale di Trapani rigettava l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 59, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, da Elipso Finance s.r.l. avverso il decreto del 25/01/2022 del giudice delegato alla procedura di prevenzione patrimoniale nei confronti di AN PA che aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda tardiva di ammissione del credito ipotecario vantato dalla stessa Elipso Finance s.r.l. nei confronti del predetto proposto. Il Tribunale di Trapani rigettava la menzionata opposizione perché era stata proposta oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo previsto dall'art. 58, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011, ritenendo che, a norma di tale disposizione, una volta decorso il previsto termine massimo di un anno, fosse preclusa qualsiasi domanda di ammissione del credito, essendo irrilevante l'accertata non imputabilità del ritardo in capo al creditore Elipso Finance s.r.l. per non esserle stato notificato, da parte dell'amministratore giudiziario, il decreto del giudice delegato di assegnazione ai creditori del termine per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti, come previsto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 159 de 2011. Secondo il Tribunale di Trapani, inoltre, doveva ritenersi non conferente il richiamo, operato dall'opponente, alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione Business Partner Italia s.p.a. (Sez. U, n. 39608 del 22/02/2018, Business Partner Italia s.p.a., Rv. 273660-01), in quanto essa era relativa al dies a quo del termine per proporre le domande di ammissione del credito nei procedimenti ai quali non si applicava la disciplina del d.lgs. n. 159 del 2011. 2. Avverso l'indicato decreto del Tribunale di Trapani, ha proposto ricorso per cassazione Acero SPV s.r.l. acquirente pro soluto da Elipso Finance s.r.l. del - credito ipotecario da questa vantato nei confronti del proposto AN PA - per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta l'erronea applicazione dell'art. 58, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, e la mancata applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen. La ricorrente sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Trapani, i principi statuiti dalla citata sentenza delle Sezioni Unite Business Partner Italia s.p.a. in particolare là dove essa afferma

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