Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2020, n. 15760

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2020, n. 15760
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15760
Data del deposito : 25 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da F S, nata a Gela il 03/04/1978 avverso la sentenza del 29/01/2019 della Corte d'appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere E G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P C, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al delitto di cui all'art 349 cod.pen. con rigetto nel resto del ricorso. udito per la ricorrente l'avv. S. C che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'appello di Caltanissetta, per quanto qui di rilievo, ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela che aveva condannato F S, alla pena sospesa di mesi otto e giorni 15 di reclusione e C 400,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 44 lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per avere, nella qualità di nuda proprietaria, in concorso con la madre usufruttuaria e committente, realizzato lavori di sopraelevazione, con edificazione di un secondo piano, dell'immobile sito in Gela via Dominichino n. 20, senza permesso a costruire, in zona sismica, senza la realizzazione di un progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato e senza direzione di un tecnico abilitato, artt. 110 cod.pen., 71 e 72 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, senza avere dato preavviso al Comune ex artt. 110 cod.pen., 93,94 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ( capi A, B e C) e in relazione al reato di cui agli artt. 110, 349 comma 2 cod.pen. perché in concorso con la madre, nominata custode, violava i sigilli apposti, eseguendo i lavori di cui al capo A (capo D), accertati in Gela il 13/01/2014, 24/03/2014 e 5/06/2014. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputata, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo con un unico e articolato motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale della Ferrigno. Argomenta la ricorrente che la Corte d'appello avrebbe confermato la responsabilità penale della Ferrigno sulla mera circostanza che ella era proprietaria e ciò in violazione di legge non potendo la responsabilità penale per il reato di costruzione abusiva essere fondata sul mero dato della proprietà del bene, non essendo configurabile in capo a costui l'obbligo giuridico di impedire l'evento. Oltre tutto, nel caso in esame, la corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la Ferrigno è nuda proprietaria, non è titolare di alcun diritto di godimento, essendo l'usufrutto in capo alla di lei madre, committente delle opere abusive, e dell'ulteriore circostanza che la medesima risiede in un altro Comune (Comiso). In assenza di ulteriori elementi la corte territoriale avrebbe confermato la pronuncia di condanna con motivazione illogica, non corretta in diritto. Allo stesso modo, la Corte d'appello avrebbe confermato la condanna per il reato di violazione di sigilli con motivazione carente poiché la Ferrigno non era custode, non era presente al momento dei sopralluoghi, cosicché il suo concorso non sarebbe stato argomentato.
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