Cass. civ., sez. VI, ordinanza 09/11/2021, n. 32703

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 09/11/2021, n. 32703
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32703
Data del deposito : 9 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 11512-2020 proposto da: N P, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato D V;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'

INTERNO

80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATUR GENERLE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
- resistente - avverso la sentenza n. 550/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. C P.

RGIONI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n.550/2020 pubblicata il 17-2-2020 la Corte d'appello di Milano ha respinto l'appello proposto da N P, cittadino del Ghana, avverso la sentenza del Tribunale di Milano con cui era stata rigettata la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari. La Corte d'appello non ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non ravvisando alcun profilo di vulnerabilità del richiedente.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

3. Denunciando i vizi di cui all'art.360, comma 1 n.3 e n.5, c.p.c., il ricorrente, nel richiamare diffusamente la normativa di riferimento e la giurisprudenza di questa Corte, si duole del diniego della protezione umanitaria per non avere la Corte di merito esercitato i poteri istruttori ufficiosi in relazione alla situazione del Paese di transito (primo motivo) e del Paese di origine (secondo motivo), nonchè lamenta l'assenza di comparazione tra la sua situazione attuale e quella in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio, nel senso indicato da questa Corte con la pronuncia n.4455/2018 (terzo motivo), poiché la condizione di vulnerabilità consegue anche da condizioni di vita inadeguate e non sufficienti per un'esistenza Ric. 2020 n. 11512 sez. M1 - ud. 08-07-2021 -2- dignitosa e dall'incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita.
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