Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2023, n. 05931
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S R, nato a Cagliari il 05/11/1964 avverso la sentenza del 26/01/2022 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere E A G;sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M D M che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;sentito per il ricorrente l'avvocato P G S, in sostituzione dell'avvocato A D, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. R S propone ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza del 26 gennaio 2022 della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione nella parte in cui ha dichiarato inammissibile e/c rigettato il ricorso relativo alla confisca dell'intero albergo Ogliastra Beach situato in località Foddini del Comune di Cardedu;del 756 delle quote della Cala Luas s. r.l. nonché dei conti correnti intestati a Costa IBA s.r.l. di S R e personalmente a S R. 2. Il ricorrente, ricostruite le conclusioni in punto di confisca della sentenza di primo grado e di quella di appello, denuncia l'errore percettivo in cui sarebbe incorsa la sentenza della Corte di Cassazione secondo la quale la confisca era stata disposta sia ai sensi dell'art. 648 -quater cod. pen. sia ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. ritenendo, altresì, che, con motivi di ricorso, il S avesse contestato solo la confisca diretta, senza contestare i presupposti della confisca cd. allargata. L'errore di percezione della Corte di Cassazione, prosegue il ricorrente, in realtà non è attribuibile all'atto di impugnazione proposto dal S ma è speculare alle sentenze di merito rispetto alle quali, sia in grado di appello c:he con il ricorso, si era contestata proprio la mancanza di motivazione della disposta confisca. In particolare il giudice di primo grado, nel disporre la confisca, non aveva spiegato se la decisione si fondasse "sul sequestro diretto, per equivalente o per sproporzione", censura devoluta alla Corte di appello che, sulla scorta delle medesime argomentazione del Tribunale di Lanusei, aveva confermato la confisca a norma dell'art. 648 -quater cod. pen.. I giudici di legittimità consideravano tamquam non essent non solo le argomentazioni fornite dalla difesa ma anche "le prove presenti in atti" pacificamente acquisite e costituite dalle circostanze che l'hotel Ogliastra Beach era stato realizzato su un terreno pervenuto a S a titolo successorio, ricorrendo ad un mutuo e ad altri finanziamenti leciti e che le somme che Olianas aveva bonificato al S pervenivano da un conto corrente "lecito" dell'Olianas che l'autorità giudiziaria non aveva mai confiscato. Sostiene, conclusivamente, che buona parte delle somme impiegate nella realizzazione dell'hotel erano di provenienza lecita;che i giudici del merito avevano argomentato la confisca, facendo ricorso alla disposizione di cui all'art. 648 -quater cod. pen. e, quindi, su un presupposto giuridicamente inesistente senza mai porsi il problema del quantum confiscato e sotto tale angolazione la Corte di Cassazione avrebbe dovuto esaminare la legittimità della confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. R S è stato definitivamente condannato per il reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. per avere, attraverso le operazioni bancarie descritte al capo 49) dell'imputazione, impiegato nella realizzazione e gestione dell'albergo Ogliastra Beach il denaro provento di reati di rapina e associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti per i quali è intervenuta condanna nei confronti di G O. La Seconda Sezione penale di questa Corte (cfr. pag. 78 della sentenza del 26 gennaio 2022) ha esaminato il motivo di ricorso (già riportato a pag. 36, punto 20.3 del Ritenuto in fatto) in relazione alla disposta confisca dell'hotel Ogliastra Beach ed ha dato atto che la Corte di appello aveva ribadito che la misura di sicurezza era stata disposta sia ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen. in quanto l'intera struttura alberghiera costituisce il profitto o il prodotto del delitto di reimpiego dei proventi illeciti dell'effettivo proprietario G O, sia ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. che prevede la confisca obbligatoria nel caso di accertata responsabilità in ordine al delitto di impiego di fondi di provenienza illecita del denaro e dei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui risulta essere titolare o avere la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito. Ha, pertanto, concluso per la inammissibilità del motivo di ricorso, richiamando consolidate affermazioni della giurisprudenza di legittimità, poiché il ricorrente aveva contestato soltanto la confisca diretta e non anche la confisca allargata, "su cui il ricorso era silente". Il ricorso era, pertanto, aspecifico avendo censurato solo una delle ragioni della decisione, ragioni autonome ed autosufficienti, che, pertanto, avrebbero dovuto essere entrambe oggetto dell'impugnazione.
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