Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/06/2022, n. 21835

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/06/2022, n. 21835
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21835
Data del deposito : 7 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PG PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRENTOBERKOVIC DENIS nato il 15/09/1981 in Bosnia avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A E;
lette le conclusioni del PG dr.ssa DELIA CARDIA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello;
lette le conclusioni dell'avv. S S, nella qualità di difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trento, in riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto del 28 novembre 2018, emessa a seguito di giu- dizio abbreviato, ha assolto B D in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 186, comma 7, e 187, comma 8, C.d.S., perché, in qualità di conducente di auto Mercedes, nel corso di un controllo di polizia, dopo essere incorso in un inci- dente stradale, rifiutava di sottoporsi agli accertamenti clinici dello stato di ebbrezza e dell'alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti - in Rovereto il 28 febbraio 2017. In ordine alla ricostruzione della vicenda,roopd il coinvolgimento in un sinistro stradale, i sanitari chiedevano al B di sottoporsi ad accertamento della pre- gressa assunzione di alcolici o di stupefacenti e questi rifiutava i controlli. Secondo la Corte territoriale, la richiesta derivava dal sollecito degli organi di P.G. e, pertanto, doveva escludersi che si trattasse di accertamenti clinico-sanitari ricompresi in un protocollo di cura. Il procedimento, pertanto, doveva seguire le mo- dalità dettate in materia di accertamenti irripetibili svolti nella fase delle indagini, ai sensi degli artt. 354, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.. Nella fatti- specie, invece, il B non era stato preventivamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore.

2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Trento ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione degli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen. e 356 cod. proc. pen.. Si deduce che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che, nel momento della richiesta degli operatori sanitari delegati dalla Polizia Giudiziaria, ci si trovasse già nella fase degli accertamenti, mentre in realtà si era ancora nella fase anteriore, presupposto dell'eventuale successiva acquisizione probatoria del dato diagnostico. Secondo la Procura ricorrente, l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va rilevato che, secondo un primo filone interpretativo, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui venga avviata la procedura di accertamento strumentale dell'alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, sì che tale obbligo opera anche nel caso in cui l'interessato rifiuti poi di sottoporsi all'accertamento (Sez. 4, n. 13493 del 22/01/2020, Dragna, Rv. 279003;
Sez. 4, n. 5314 del 08/11/2019, dep. 2020, Spera, Rv. 278621;
Sez. 4, n. 10081 del 14/02/2019, Verderio, non massimata sul punto;
Sez. 4, n. 57354 del 11/10/2018, Rivas Munoz, non massimata;
Sez. 4, n. 14651 del 21/02/2018, Cairoli, non massi- mata;
Sez, 4, n. 41178 del 20/07/2017, Rallo, Rv. 270772;
Sez. 4, n. 34383 del 06/06/2017, Emanuele, Rv. 270526;
Sez. 4, n. 49236 del 3/11/2016, Morello, non massimata;
Sez. 4, n. 21192 del 14/03/2012, B, Rv. 252736). Tale principio è affermato sul presupposto che il sistema di garanzie delineato dal combinato disposto degli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen. e 354 cod. proc. pen. scatta nel momento in cui gli organi di P.G. procedono all'accertamento in via stru- mentale - avente natura indifferibile e urgente - del tasso alcolemico ovvero richie- dono alla struttura sanitaria di sottoporre il conducente ai prelievi necessari alla ve- rifica dello stato di ebbrezza. La verifica tecnica, dunque, si avvia con la richiesta di sottoporsi al test
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