Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 24/02/2022, n. 06644

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 24/02/2022, n. 06644
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06644
Data del deposito : 24 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONACCORSI AGATINO nato a CATANIA il 21/11/1957 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere D I;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

ETTORE PEDICINI RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale ha ritenuto B A responsabile del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 (capo A), per avere trasportato illecitamente, a bordo dell'autocarro targato CE507JS, complessivi kg. 41,125 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, suddivisa in 20 involucri ed occultata all'interno di un congelatore;
e del reato di cui all'art. 497-bis e 61, n. 2, cod. pen. (capo B) per essere stato trovato in possesso di una falsa patente di guida e di una falsa carta di identità, valida per l'espatrio (apparentemente intestati a tale M G) che mostrava agli operanti al momento del controllo. Con l'aggravante della recidiva reiterata. Il Giudice di primo grado, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione i reati ascritti, riconosceva le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva.

2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato per il tramite del difensore che articola due motivi con cui rispettivamente deduce:

2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 49, 497-bis cod. pen. 125, 546, 192 cod. proc. pen. per la mancata applicazione al caso di specie della disciplina del reato impossibile. Muovendo dal fatto che, nel verbale di ispezione, perquisizione e sequestro, redatto dagli operanti della Guardia di finanza, la carta di identità era definita "evidentemente contraffatta", la difesa sostiene che si tratti di un falso grossolano, come tale non punibile ai sensi dell'art. 49 cod. pen.
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