Cass. civ., sez. I, ordinanza 31/10/2024, n. 28159

CASS
Ordinanza
31 ottobre 2024
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Ordinanza
31 ottobre 2024

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Ai fini del riconoscimento della prededuzione prevista dall'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell'ILVA, il presupposto del possesso dei requisiti dimensionali ivi previsti continua a operare anche a seguito dell'entrata in vigore della norma interpretativa di cui all'art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 91 del 2017, secondo cui "il d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, art. 3, comma 1-ter, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 111 e succ. modd., rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA.".

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 31/10/2024, n. 28159
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28159
Data del deposito : 31 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 17230/2020 Numero sezionale 3631/2024 Numero di raccolta generale 28159/2024 Data pubblicazione 31/10/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Prededuzione;
Ilva Dott. Francesco Terrusi Presidente Dott. Luigi Abete Consigliere Dott. Alberto Pazzi Consigliere Dott. Cosmo Crolla Consigliere Ud. 3/10/2024 CC Dott. Roberto Amatore Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17230-2020 r.g. proposto da: SAPA NUOVA s.r.l., (P. Iva 01763780069), in persona del legale rappresentante pro tempore AR NC Marie, con sede in Novi Ligure, Via Trattato di Parigi, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato Andrea Rossato.

- ricorrente -

contro

ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore. - intimata - avverso il decreto del Tribunale di Milano, depositato in data 5.3.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2024 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;
1 Numero registro generale 17230/2020 Numero sezionale 3631/2024 Numero di raccolta generale 28159/2024 Data pubblicazione 31/10/2024 FATTI DI CAUSA 1.Con il decreto qui impugnato il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione allo stato passivo avanzata da SAPA NUOVA s.r.l., nei confronti di ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria, avverso il provvedimento del g.d., con il quale non era stata riconosciuta la richiesta prededuzione ex art. 3, comma 1ter d.l. 347/2003 al credito insinuato, nascente dall'esecuzione dell'attività di autotrasporto. Il Tribunale ha ritenuto che: (a) non era stata fornita dalla parte opponente la prova della sussistenza del cd. requisito soggettivo, non risultando sufficiente a tal fine la mera “autocertificazione” e dovendo, invece, nella fase giudiziale l'opponente assolvere alla relativa prova mediante documentazione afferente le ULA del periodo di interesse, prova che non era stata fornita né in sede di ammissione al passivo né in quella di opposizione;
(b) pur essendo sufficiente il rilievo della mancanza del presupposto soggettivo per legittimare il diniego di ammissione al passivo, occorreva evidenziare che mancavano, nel caso di specie, anche i presupposti oggettivi, ed in particolare l'erogazione di una fornitura, quale necessaria al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali della debitrice, ovvero, in alternativa, al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute di cui al DPCM 14 marzo 2014; (c) per stessa ammissione della parte opponente, quest'ultima non aveva infatti effettuato “trasporti che avessero origine e destinazione lo stabilimento Ilva di Taranto”; (d) al contrario, la prestazione in concreto effettuata nella fattispecie in esame, come evincibile dalla documentazione versata in atti, non si inseriva in alcun modo nel processo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento di Taranto, in quanto integrante prestazioni di autotrasporto pacificamente svolte presso altri stabilimenti Ilva;
(e) non vi era nel ricorso in opposizione alcuna allegazione in ordine all'asserito nesso di funzionalità, non essendo stata esplicitata neppure la tipologia della merce trasportata e la rilevanza di tale prestazione rispetto al processo produttivo Ilva, essendosi la società ricorrente limitata a richiamare unicamente la disciplina di cui all'art. 3, comma 1 bis, d.l. 347/2003 ed avendo solo affermato di aver svolto prestazioni in favore 2 Numero registro generale 17230/2020 Numero sezionale 3631/2024 Numero di raccolta generale 28159/2024 Data pubblicazione 31/10/2024 dell'Ilva quale “impresa di autotrasporti”; (f) era altresì emerso che la società opponente aveva in realtà effettuato il trasporto di prodotti finiti (in uscita) dagli stabilimenti Ilva di Novi Ligure e di Cornigliano verso destinazioni estere.

2. Il decreto, pubblicato il 5.3.2020, è stato impugnato da SAPA NUOVA s.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria, intimata, non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del decreto impugnato per violazione degli artt. 99, 3 comma, l. fall., e artt. 24 e 111 Cost., per l'omessa trattazione collegiale del giudizio tenutosi innanzi al Tribunale di Milano.

1.1 Il motivo è infondato.

1.2 L'art. 99 l.fall., richiamato anche dal creditore, stabilisce, al comma 3, che «Il presidente, nei cinque successivi al deposito del ricorso, designa il relatore , al quale può delegare la trattazione del procedimento …», al comma 9, che «il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma, all'ammissione e all'espletamento dei mezzi istruttori» ed, infine, al comma 11, che «il Collegio provvede in via definitiva sull'opposizione o revocazione con decreto motivato.» 1.3 L'esercizio della facoltà di delega, della quale si è avvalso Presidente del Collegio fallimentare di Milano, non comporta né violazione della riserva di collegialità di cui all'art 50 bis n. 2 c.p.c. , in quanto al relatore era stata demandata la sola trattazione e l'eventuale espletamento dell'istruttoria, mentre come si desume dalla lettura del decreto la decisione era stata assunta dal Tribunale in composizione collegiale, né vi è stata la lesione o limitazione del diritto di difesa, che si era potuto pienamente dispiegare davanti al giudice relatore anche mediante il deposito di note

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