Cass. pen., sez. III, sentenza 20/12/2018, n. 57595
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. C A, nato a Sant'Arcangelo il 19/07/1960 2. C C, nata a Roma il 16/09/1964 avverso l'ordinanza del 29/05/2018 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere C C;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P G, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito per i ricorrenti l'avv. S F, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 maggio 2018 il Tribunale di Roma, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato l'appello proposto da A C e C C nei confronti del provvedimento del 5 febbraio 2018, in forza del quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia ha rigettato l'istanza di dissequestro del terreno di loro proprietà sito in comune di Canale Monterano, già vincolato in ragione del presupposto accusatorio dell'esistenza di abuso edilizio e di violazione della normativa paesaggistica. In proposito il Tribunale della libertà ha osservato che si trattava di rapporto di pertinenzialità tra detto bene ed il reato di abuso d'ufficio contestato a pubblici ufficiali, i quali avrebbero rilasciato il permesso di costruire - in assenza di nulla osta idrogeologico ed in presenza dì vincolo paesaggistico - allo scopo di avvantaggiare il C e la C. Non rilevava poi, secondo il provvedimento impugnato, l'archiviazione del procedimento nei loro confronti ovvero l'estraneità alle ipotesi delittuose a carico dei pubblici ufficiali, atteso che essi non potevano definirsi terzi a fini di salvaguardia della loro posizione. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due complessi motivi di.impugnazione. 2.1. Col primo motivo i ricorrenti, archiviato nei loro confronti - per difetto dell'elemento psicologico - il procedimento penale per abusi edilizi di cui agli artt.110 cod. pen., 44 lett. c) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, hanno osservato che il rigetto della richiesta di dissequestro era avvenuto da parte del Giudice del dibattimento pendente nei riguardi degli altri imputati, il quale aveva utilizzato nei riguardi degli istanti il materiale processuale di un giudizio che li vedeva estranei e privi quindi di ogni possibilità di contraddittorio, nonché assoggettati ad un'eventuale confisca senza alcuna possibilità di impugnare la sentenza che ciò avrebbe disposto. In particolare, rievocata la giurisprudenza comunitaria formatasi, hanno ribadito che non poteva darsi corso ad una confisca nei confronti di soggetti che non erano stati parti del procedimento, e quindi vi era illegittimità di sanzione penale non fondata su giudizio di colpevolezza.
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