Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2023, n. 03696

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2023, n. 03696
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03696
Data del deposito : 30 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: I G, nato a Milano il 6 novembre 1957;
avverso la ordinanza n. 31/2022 RIMCReali del Tribunale di Benevento del 19 aprile 2022;
letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A G;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. G R, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorso;
letta, altresì, la memoria illustrativa depositata per il ricorrente dall'avv. P C, del foro di Benevento, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Benevento ha, con ordinanza pronunziata in data 19 aprile 2022, rigettato il ricorso che I G, in qualità di legale rappresentante della Biomasspp Sri, aveva proposto, in sede di riesame cautelare, avverso il decreto di sequestro preventivo adottato dal Gip del Tribunale di Benevento il precedente 2 febbraio 2021 avente ad oggetto un complessivo compendio pari ad oltre 12 tonnellate di pellet suddiviso 810 confezioni di circa 15 kg ciascuna. In particolare, il Tribunale aveva, sulla scorta degli atti di indagini sino a quel momento svolti e rimessi dal Pm, rilevato che la merce in questione, importata dallo I dall'Egitto, presentava delle caratteristiche merceologiche che, sebbene non incidenti sulla possibile nocività del prodotto rispetto alla salute umana, erano diverse da quelle risultanti nelle etichette posta a corredo delle singole confezioni: nella specie le stesse, una volta sottoposte a combustione, determinavano la rimanenza di una quantità di ceneri superiore a quella indicata sulla etichette citate, di tal che le stesse potevano, se messe in vendita, indurre in errore l'acquirente sulla loro qualità, atteso che questa è classificata proprio in relazione alla quantità di ceneri residue che il prodotto rilascia. Sulla base di tali elementi il Tribunale ha convenuto con il locale Gip in ordine aiia sussistenza dei fumus dei reato in provvisoria contestazione, cioè l'art. 517 cod. pen., e del pericolo, posto che la libera disponibilità dei prodotti in questione, consentendone la commercializzazione al minuto, avrebbe aggravato le conseguenze del reato in contestazione. Ha aggiunto il Tribunale sia che non era rilevante il fatto che i prodotti sequestrati non erano nocivi per la salute umana, non essendo questa in discussione ai fini della realizzazione dell'illecito in discorso sia che l'avvenuto rispetto della soglia limite, fissata nel 2% di ceneri residue, non rendeva irrilevante la condotta, posto che, in ogni caso, lo scarto fra l'effettiva entità delle ceneri residue e quella promessa nelle etichette dei prodotti, comportava una diversità di qualità fra quanto posto realmente in vendita e quanto, invprp, inriVatn nplIa ci!a prpcpnta7innp cornmprriale. Nessuna incidenza sulla decisione reiettiva del riesame poteva avere la dichiarata disponibilità dello I a regolarizzare le etichette in questione, posto che di questa, non incidendo essa sui presupposti di adozione della misura, il Tribunale dei riesame non doveva tenere conto.Ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell'indagato, la quale, dopo avere ampiamente illustrato i fatti che avevano condotto alla adozione della misura cautelare già oggetto di riesame, ha rilevato, con l'unico motivo di impugnazione dedotto, che l'ordinanza impugnata era viziata, sotto il profilo della violazione di legge, avendo il Tribunale ritenuto sussistere gli elementi del pericolo nei ritardo sebbene il ricorrente si fosse dichiarato disponibile a procedere alla rietichettatura delle singole confezioni di prodotto, in tal modo elidendo il pericolo derivante dalla possibile commercializzazione di un prodotto diverso da quello risultante essere stato offerto al pubblico;
avrebbe errato il I ribunale ael riesame nell'affermare che il suo orizzonte di indagine si doveva limitare alla sussistenza dei presupposti per la adozione della misura, dovendo detto giudice, invece, anche verificare gli elementi per la perdurante attualità del pericolo che ne aveva giustificato la adozione;
motivo questo che aveva, in passato, indotto questa stessa Corte a ritenere legittima la revoca del sequestro nel caso in cui la stessa fosse stata finalizzata proprio alla regolarizzazione del prodotto oggetto della misura.
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