Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/2016, n. 5418
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In tema di responsabilità genitoriale, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale, occorre dare rilievo - per principio generale - al criterio della residenza abituale del minore al momento della domanda, intendendo come tale il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale, e non quello risultante da un calcolo puramente aritmetico del vissuto. (Nella specie, applicando l'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito, per la quale doveva considerarsi abitualmente residente in Brasile il minore che vi aveva vissuto fra i tre e i sei anni di età, periodo intensamente relazionale, con un intervallo di appena sei mesi, trascorso in Italia).
Sul provvedimento
Testo completo
5418/16 E T N Oggetto REPUBBLICA ITALIANA E S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Affidamento E minori LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 9879/2014 SEZIONI UNITE CIVILI .5418 Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Primo Pres.te f.f. Dott. LUIGI MACIOCE - Ud. 23/02/2016 Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO PU Dott. VINCENZO DI CERBO Presidente Sezione - - Rel. Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere caso di riffuciore del Dott. PIETRO CURZIO - present Consigliere omettere le g rande Dott. ANNAMARIA AMBROSIO gli altri da a nor Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO Consigliere dipta Dott. ETTORE CIRILLO ☐ importo a lagge - Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9879-2014 proposto da: M.C.M. elettivamente domiciliato in 2016 ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, 76 IACOPO TOZZI, per rappresentato e difeso dall'avvocato delega in calce al ricorso;
ricorrente
contro
D.C.F.L. intimata avverso il decreto n. 711/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA depositato il 12/02/2014 (r.g. n. 528/2013);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2016 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito l'Avvocato Iacopo TOZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo e motivi della decisione M.C.Con ricorso del 29/10/2013 proponeva reclamo avverso il decreto 9/10/2013 con il quale il Tribunale di Bologna aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sull'istanza ex artt 317 bis c.c. e 710 c.p.c. del 1/7/2013 presentata da M. e diretta ad ottenere la modifica del provvedimento ex art. 317 bis c.c. del 11- 17/3/2010 del Tribunale per i Minorenni di Bologna (confermato in sede di reclamo dalla Corte di Appello di Bologna sezione minorenni con decreto del 21/7/2010), con il quale il minore omissis(nato il M.T. era stato affidato ad entrambi i genitori con collocazione presso la nella sua residenza in D.C.F.L. madre Brasile ed erano stati regolamentati i rapporti con il padre. Con il medesimo ricorso il M. altresì proponeva ricorso avverso il provvedimento della Corte d'appello di Bologna depositato il 24.12.13 che aveva respinto il ricorso ex art 709 ter cpc dello stesso M. La reclamata non si costituiva e veniva dichiarata contumace. IL PG chiedeva la conferma del provvedimento impugnato. La Corte d'Appello, rigettando, con decreto del 12.2.14, il reclamo proposto avverso il decreto del suddetto Tribunale, ha confermato il ritenuto difetto di giurisdizione sulla base del criterio di collegamento rappresentato dalla residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda, precisando che la permanenza del minore in Italia nel 2013 per circa sei mesi seguita da rientro in Brasile non era idonea a modificare la residenza abituale del minore che aveva vissuto in Brasile 11 mesi nei primi due anni di vita, nonchè da aprile 2010 a febbraio-marzo 2013, e vi era tornato nell'agosto 2013. Il M. propone ricorso ,notificato l'11.4.14, avverso il decreto della Corte d'Appello. Con il primo motivo contesta i conteggi dei periodi di presenza del minore in Brasile, e in ogni caso esclude