Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2023, n. 17035

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2023, n. 17035
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17035
Data del deposito : 21 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EN KO AJ nato il [...] avverso la sentenza del 09/03/2022 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. GIUSEPPE CALTANISSETTA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale monocratico di Palermo dichiarava inammissibile l'appello proposto da KO MA EN avverso la sentenza emessa il 4 marzo 2021, con cui il Giudice di pace di Palermo lo aveva condannato alla pena di 10.000,00 euro di multa per il reato cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Osservava il giudicante che, ai sensi dell'art. 37, d.igs. n. 274 del 2000, l'imputato avrebbe potuto proporre appello avverso la sentenza del Giudice di pace che applicava la pena pecuniaria solo impugnando anche il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno;
nel caso di specie, tuttavia, il provvedimento di primo grado non conteneva alcuna statuizione sul punto, sicché il EN non sarebbe stato legittimato ad impugnarlo.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti quattro motivi.

2.1. Erronea applicazione degli artt. 37, d.lgs. 274/2000, 574 cod. proc. pen. e 14, d.lgs. 286/1998, in relazione all'appellabilità delle sentenze rese dal Giudice di pace. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal ricorrente rifacendosi ad un orientamento giurisprudenziale ormai superato, senza considerare che il più recente, nonché prevalente, indirizzo interpretativo ammetteva l'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di condanna alla sola pena della multa, ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile;
ciò in quanto, per un'interpretazione sistematica degli artt. 37, d.lgs. 274/2000 e 574, comma 4, cod. proc. pen., l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza relativi alla

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