Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2022, n. 18703

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2022, n. 18703
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18703
Data del deposito : 11 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M A, nato a Segrate, il 26 agosto 1992 avverso la sentenza del 12 aprile 2021, della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M C;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L G, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato la condanna di A M per il capo B dell'imputazione, relativo al reato di cui al comma 9 dell'art. 55 d.lgs n. 231 del 21 novembre 2007 (detenzione di carte di credito di provenienza illecita);
mentre, per il capo A, riqualificando l'originaria contestazione di tentata estorsione, ha ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 611 cod pen. (violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato).

2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, articolando tre motivi di censura e deducendo, in particolare:

2.1. con il primo, inosservanza delle norme processuali, sia con riferimento ai limiti posti dall'art. 597 cod. proc. pen. alla cognizione del giudice di appello, sia con riferimento ai limiti posti dall'art. 521 cod. proc. pen. e relativi al principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza. Secondo il ricorrente, infatti, da un canto la corte di appello non avrebbe potuto procedere a riqualificare il fatto perché l'art. 597 cod. proc. pen. attribuisce tale potere al giudice solo in caso d'impugnazione del pubblico ministero;
dall'altro, la riqualificazione concretamente operata avrebbe leso il diritto di difesa dell'imputato, che non sarebbe stato messo in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto;

2.2. con il secondo, violazione della legge penale, in relazione all'art. 611 cod. pen., con riferimento alla ritenuta configurazione del reato. Secondo il ricorrente, la condotta oggetto di coartazione sarebbe da individuarsi nello scatto fotografico delle carte di credito, azione che, in sé, non solo non costituirebbe reato (condizione invece richiesta dalla norma incriminatrice), ma non sarebbe neanche in alcun modo vietata;

2.3. con il terzo, infine, vizio di motivazione, in relazione al capo B dell'imputazione, nella parte in cui la corte di appello non avrebbe valutato né che alcun utilizzo indebito delle carte fotografate sarebbe mai emerso dall'istruttoria, né che alcuna denuncia sarebbe mai stata sporta dai titolari delle carte oggetto della contestazione.

3. L'll marzo 2022, il ricorrente ha depositato ulteriore memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è infondato.

1.1. Al Moriggi, è stato contestato, al capo A della rubrica, il reato di tentata estorsione (artt. 56, 629 cod. pen.) per aver posto in essere, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere Stefania Chiappa a fotografare e a fornirgli le riproduzione fronte retro di carte di credito American Express Oro o Platino, minacciandola di divulgare le foto intime di quest'ultima.

1.2. La Corte di appello di Milano, chiamata a decidere sull'impugnazione dell'imputato, attuale ricorrente, ha ritenuto di qualificare il fatto contestato non già come tentata estorsione, così come era stata formulata la contestazione e ritenuto dal giudice di primo grado, bensì in termini di violenza o minaccia per costringere taluno a commettere reato.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi