Cass. pen., sez. V trib., sentenza 08/07/2022, n. 26444

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 08/07/2022, n. 26444
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26444
Data del deposito : 8 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. I A nato a MARIANO COMENSE il 29/10/1976 2. S M C nato a VIMERCATE il 24/07/1979 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere E M M;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A P, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di I A e S M C per il delitto di furto pluriaggravato;
mentre ha ridotto la pena ad anni tre di reclusione ed euro 800 di multa, ritenendola più adeguata.

2. Avverso l'indicata sentenza ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori.

3. A I articola tre motivi.

3.1. Con il primo eccepisce la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche effettuate in altro procedimento, privo di connessione sostanziale con quello per cui si procede.

3.2. Con il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 99, comma quarto, cod. pen. in ordine al riconoscimento della recidiva, in assenza di motivazione circa l'idoneità del nuovo episodio criminoso ad esprimere una maggiore pericolosità sociale dell'imputato.

3.3. Con il terzo lamenta vizio di motivazione in punto di determinazione della pena.

4. M C S propone un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circ:ostanze attenuanti generiche e sulla entità della pena inflitta.

5. I ricorsi sono stati trattati, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

6. I ricorsi sono inammissibili.

7. L'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, sollevata da I, è generica e manifestamente infondata.
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