Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 4485

CASS
Sentenza
5 maggio 1999
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Sentenza
5 maggio 1999

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I natanti abilitati alla navigazione fino a sei miglia dalla costa devono essere forniti dei "mezzi di salvaguardia" e delle "dotazioni" previste dagli artt. 20 e 21 D. M. n. 232 del 1994, anche se non si allontanino oltre i 300 metri dalla costa, giacché l'esonero dall'obbligo delle dotazioni previsto dal terzo comma dell'art. 22 D. M. cit. si riferisce soltanto ai natanti indicati nel secondo comma dello stesso articolo, ossia i natanti autorizzati alla navigazione entro un miglio, sempre che in concreto non si allontanino oltre i 300 metri dalla costa; ne consegue che deve rispondere della sanzione amministrativa di cui agli artt. 22 e 23 D. M. citato, in relazione all'art. 13 legge n. 50 del 1971, chi navighi con un natante abilitato alla navigazione fino a sei miglia sprovvisto delle prescritte dotazioni di sicurezza, anche ove non si allontani oltre i 300 metri dalla costa.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 4485
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4485
Data del deposito : 5 maggio 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Rel. Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro
LL RG;

- intimato -

avverso la sentenza n. 86/96 della Pretura di VENEZIA, depositata il 3/4/96;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/5/98 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 16 gennaio 1996 al Pretore di Venezia OR TI proponeva opposizione alla ordinanza 13 dicembre 1995 con la quale la Capitaneria di Porto di Venezia gli aveva ingiunto il pagamento della somma di lire 208.300 come sanzione amministrativa per la contestata violazione degli artt. 21 e 22 del d.m. n.232 del 1994, con riferimento all'art. 13 della legge n. 50 del 1971 (per avere il TI navigato nello specchio acqueo "retro Giudecca" sprovvisto - al momento del controllo - dei prescritti razzi di segnalazione).
Il Pretore di Venezia,con la sentenza 3 aprile 1996, accoglieva il ricorso (compensando le spese tra le parti) nel duplice rilievo, in fatto, che il TI navigava a distanza dalla costa non superiore a trecento metri e, in diritto, che il disposto dell'art. 22, terzo comma, d.m. n. 232 del 1994, esonerando i natanti di ogni tipo dall'obbligo delle dotazioni di sicurezza di cui al secondo comma dello stesso articolo se "non si allontanano oltre 300 m. dalla costa", si riferisce necessariamente anche ai natanti indicati nel primo comma (autorizzati alla navigazione fino a sei miglia dalla costa).
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Capitaneria di porto di Venezia con un unico motivo di impugnazione. Il TI non ha svolto difese in questa fase.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso, la Capitaneria di porto di Venezia deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del d.m. 21 gennaio 1994, n. 232 e dell'art. 12, legge

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