Cass. civ., sez. III, sentenza 23/11/1985, n. 5823

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I crediti degli enti ospedalieri per rette di degenza, non rientrano nel patrimonio indisponibile dei detti enti, e non sono quindi impignorabili atteso che l'art. 32, sesto comma, della legge 12 febbraio 1968 n. 132 (enti ospedalieri e assistenza ospedaliera), non assegna alle rette ospedaliere una univoca, precisa e concreta destinazione, nell'Esercizio della funzione dell'ente, idonea a farle rientrare nel patrimonio indisponibile dell'ente medesimo ed a sottrarle alla garanzia generica, ex art. 2740 cod. civ., dei suoi creditori.*

Le Disposizioni della legge 17 agosto 1974 n. 386, recante norme per l'Estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri e per il finanziamento dei relativi oneri, non ostano a che i correlativi crediti di tali enti ospedalieri possano essere oggetto di pignoramento e di assegnazione, su istanza ed in favore del creditore degli ospedali medesimi, secondo le norme del codice di rito sull'espropriazione presso terzi, a prescindere dalle norme amministrative che regolano l'impiego delle somme provenienti dai fondi indicati da tale legge e successive modificazioni. ( Conf 5096/78, mass n 394857).*

Le somme di denaro ed i crediti pecuniari esistenti nel patrimonio di un ente pubblico - territoriale e non - rientrano nel patrimonio indisponibile dell'ente, a norma degli artt. 828, secondo comma, e 830, primo comma, cod. civ., quando da una disposizione di legge o da un provvedimento amministrativo abbiano ricevuto una univoca, precisa e concreta destinazione ad un servizio pubblico, cioè allo Esercizio di una determinata attività per l'attuazione di una funzione dell'ente, sia direttamente sia strumentalmente, con la erogazione della spesa per le strutture necessarie al fine dello Esercizio di quell'attività. In tal caso, a norma dell'art. 828, secondo comma, cod. civ., richiamato dall'art. 830, secondo comma, dello stesso codice, le somme di denaro ed i crediti non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, e perciò sono impignorabili per il soddisfacimento di crediti di terzi verso l'ente pubblico.*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/11/1985, n. 5823
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5823
Data del deposito : 23 novembre 1985

Testo completo

I crediti degli enti ospedalieri per rette di degenza, non rientrano nel patrimonio indisponibile dei detti enti, e non sono quindi impignorabili atteso che
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