Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2022, n. 00171

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2022, n. 00171
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00171
Data del deposito : 10 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: P FO nato a NAPOLI il 23/03/1954 avverso la sentenza del 10/12/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha concluso chiedendo (4,),22~5,;é,j4h.,-

RITENUTO IN FATTO

1. P F ricorre avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Napoli del 10 dicembre 2019 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena di euro 300,00 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 20 d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (in riferimento agli artt. 2 e 4 d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151), perché il 18 aprile 2019, quale titolare del serbatoio GPL con capacità di circa 2000 litri installato nel cortile a servizio della palazzina di sua proprietà sita in Napoli, aveva omesso di presentare la segnalazione certificata di inizio attività al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Napoli.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 125, comma 1, n. 3, cod. proc. pen., 20 d.lgs. n. 139 del 2006, 2 e 4 d.P.R. n. 151 del 2011, perché il G.u.p. avrebbe erroneamente individuato l'imputato quale titolare del serbatoio GPL, quando dalla documentazione depositata dalla difesa si evinceva che tale oggetto era riconducibile alla Ba.Co.Gas. s.r.l. L'imputato, infatti, aveva depositato il contratto di comodato d'uso gratuito del serbatoio stipulato con la predetta società e il contratto di somministrazione esclusiva per la fornitura GPL presente nel medesimo serbatoio. Il giudice di merito, quindi, trascurando di considerare la predetta documentazione, avrebbe omesso di considerare che, nel caso in cui il serbatoio resti nella titolarità della ditta fornitrice e venga ceduto in comodato d'uso gratuito ad uno o più utenti finali in forza di un sottostante contratto di fornitura esclusiva di gas - come nel caso di specie - il soggetto titolare dell'attività è da individuarsi nella ditta proprietaria del serbatoio.

2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 125, comma 1, n. 3, cod. proc. pen. e 131 bis cod. pen., perché il G.u.p. avrebbe omesso di valutare d'ufficio l'eventuale sussistenza dei presupposti di fatto utili all'applicazione dell'istituto dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi