Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2023, n. 03922

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2023, n. 03922
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03922
Data del deposito : 30 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE SANTI ALBERTO nato a MAZARA DEL VALLO il 06/08/1990 DE VITA IMMACOLATA CONCETTA nato il 23/07/1989 avverso la sentenza del 14/10/2021 del TRIBUNALE di MARSALAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Marco Dall'Olio che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in ordine all'applicazione dell'art.131 bis cod. pen. lette le conclusioni dell'avv. L G, per I C D V, e dell'avv. S P, per A D S, i quali insistono per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Marsala in composizione monocratica ha dichiarato A D S e I C D V colpevoli del reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 loro rispettivamente contestato (per avere portato entrambi fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico rispettivamente il primo nella tasca portaoggetti dell'autovettura di cui aveva la disponibilità e la seconda nella tasca anteriore sinistra dei pantaloni dalla stessa indossati, in Mazara del Vallo in data 11 dicembre 2018) e, ritenuto il fatto di lieve entità ai sensi della seconda parte del secondo comma del suddetto articolo, li ha condannati alla pena di euro 1000,00 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza propongono ricorsi per cassazione, tramite i rispettivi difensori A D S e I C D V, i cui motivi nella parte in cui risultano sovrapponibili (presentando il ricorso della D V un motivo in più rispetto a quello di D S) possono essere trattati congiuntamente.

2.1. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi si deducono violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. in relazione al sopra menzionato art. 4 e vizio di motivazione. Ci si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto la penale responsabilità di entrambi i ricorrenti, debolmente motivando a sostegno dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato, pur avendo i suddetti giustificato in modo congruo e logico il porto delle armi fuori delle proprie abitazioni e il comportamento tenuto da D S, fuggito alla vista delle forze dell'ordine solo perché non era munito di patente di guida e di assicurazione. I difensori aggiungono che anche il dubbio circa l'esistenza dei giustificati motivi dedotti avrebbe imposto l'assoluzione degli imputati.

2.2. Col secondo motivo di entrambi i ricorsi ci si duole della violazione di legge e dell'omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. I difensori si dolgono che il Giudicante abbia omesso ogni valutazione in ordine alla richiesta formulata dalle difese, in sede di conclusioni, di applicazione della causa di non punibilità di cui a detto articolo. E ciò, nonostante il comportamento tenuto nell'immediatezza dalla D V e la sua incensuratezza e comunque la modesta offensività del fatto.

2.3. Con il terzo motivo di entrambi i ricorsi vengono denunciati vizio e/o assenza di motivazione e violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen. Ci si duole che il Tribunale inopinatamente abbia omesso di concedere ai ricorrenti le circostanze attenuanti generiche, nonostante la lieve gravità della condotta ascritta, la modestissima intensità del dolo, la non abitualità della condotta e il corretto e conforme a giustizia tenore di vita dei ricorrenti dopo il fatto, nonché quanto alla D V anche il corretto comportamento collaborativo tenuto durante la perquisizione e lo stato di incensuratezza.
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